sabato 24 agosto 2013

Amnistia e indulto



Amnistia e indulto



Molti, inclusi parlamentari e ministri lautamente retribuiti, a volte straparlano di amnistia e indulto, senza sapere bene di cosa si tratti, e quali ne siano le condizioni per l'approvazione. Ecco una scheda informativa per noi comuni mortali; come vedrete per approvare indulto e amnistia sono necessari i due terzi del parlamento, nella consueta doppia lettura (Camera e Senato).  Trovare 600 prezzolati,  deducendo i nominati già nel libro paga e anche ipotizzando prezzi scontati rispetto a quelli di Di Gregorio,  sarebbe un'impresa titanica anche per Paperon de Paperonis.

L’amnistia costituisce una causa di estinzione del reato, mentre l’indulto è una causa di estinzione della pena: pertanto, con l’amnistia lo Stato rinuncia all'applicazione della pena, mentre con l’indulto si limita a condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta, senza però cancellare il reato. Amnistia e indulto sono provvedimenti generali ad efficacia retroattiva e, come tali, si distinguono dalla grazia , che, invece, è un provvedimento individuale.
Amnistia e indulto vengono concessi con una legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni articolo e nella votazione finale (art. 79, co. 1, Cost.); mentre, prima dell’entrata in vigore della l. cost. n. 1/1992 (che ha modificato il testo dell’art. 79 Cost.), erano concessi dal Presidente della Repubblica, previa legge di delegazione da parte delle Camere. 
Il fortissimo innalzamento del quorum di votazione (dalla maggioranza semplice a quella dei due terzi, superiore a quanto richiesto nel procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.) ha reso molto più difficile il ricorso a questi istituti e, dal 1992 sino ad oggi, vi è stato un solo caso di applicazione dell’art. 79 Cost. (l. n. 241/2006), mentre dal 1948 al 1992 vi erano stati oltre quaranta provvedimenti legislativi di clemenza. 
Amnistia e indulto non si applicano ai reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge (art. 79, co. 3, Cost.). Sulle leggi di amnistia e indulto, infine, non può essere proposto un referendum abrogativo (art. 75, co. 2, Cost.).
Fonte: Treccani.it

 E inoltre: l’indulto non estingue le pene accessorie, a meno che la legge di concessione non disponga diversamente e neppure gli altri effetti penali della condanna, mentre l'amnistia estingue il reato.

E per finire: il parere di Gad Lerner

Nessun commento:

Posta un commento

Informazioni

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Parte delle immagini, loghi, contributi audio o video e testi usati in questo blog viene dalla Rete e i diritti d'autore appartengono ai rispettivi proprietari. Il blog non è responsabile dei commenti inseriti dagli utenti e lettori occasionali.