sabato 4 aprile 2015

I nuovi esodati della Buona scuola



Fuori dal ruolo, fuori dalle supplenze







Decine di migliaia di insegnanti che da tre anni lavorano nella scuola per coprire gli spaventosi buchi di organico, voluti per lucrare sul pagamento delle ferie estive, rischiano dal prossimo anno scolastico di rimanere a casa. 
La chicca è contenuta nell'art. 12 del DDL sulla "Buona Scuola" da qualche giorno in esame in commissione alla Camera.
Dove sta l'inghippo? Il disegno di legge, per evitare il contenzioso innescato dalla sentenza  dalla Corte di Giustizia Europea (che aveva condannato l'Italia per aver prolungato i contratti a tempo determinato ben oltre i previsti 36 mesi) prevede la stabilizzazione di circa 100.000 precari. 
Bene, io sono convinto che non ci si arriverà nei tempi utili per iniziare il prossimo anno scolastico, ma supponiamo per assurdo che ciò sia possibile, magari con l'aiutino di una fiducia in extremis. Il nodo sta nell'articolo 12 del DDL. Qui si prevede,  sic et simpliciter,  che non si stipulino più contratti  con chi ha già totalizzato 36 mesi di servizio, anche non continuativi. Questo significa che almeno 40-50 mila insegnanti (secondo fonti ministeriali) dall'anno prossimo non lavoreranno più, mentre altri, più fortunati saranno assunti a tempo indeterminato. 
Ma chi sono questi triennalisti? docenti giovani e meno giovani, non ancora inclusi nelle cosiddette graduatorie ad esaurimento, da cui si attingerà per le immissioni in ruolo prima di cancellarle definitivamente, ma che lavoravano nelle scuole, assunti per coprire posti liberi dove nessuno aveva voluto andare, soprattutto posti di sostegno.
Naturalmente, l'anno successivo, quando anche i nuovi assunti a tempo determinato perchè solo "biennalisti" avranno raggiunto i 36 mesi di servizio, toccherà ad altri ancora.
Balletto delle cattedre e contenzioso amministrativo alle stelle.




Articolo 12 del DDL
(Divieto di contratti a tempo determinato e Fondo per il risarcimento)
1. I contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è iscritto il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla  reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.



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