domenica 30 novembre 2014

Autismo e tribunali, 2



Continua da Autismo e tribunali, 1

Il CTU di Pesaro conclude poi: “Di fatto, fino ad oggi, da questa diffusa “empasse” letteraria, emergono risultati contrastanti che diventano motivo di inevitabili sperequazioni, ma è vero che, in molti casi, quand’anche le ricerche non abbiano ancora dimostrato una sicura correlazione tra i vaccini e la sindrome autistica, emergono comunque elementi storico-clinici e dati statistici che non possono essere ignorati."

E per finire:

"DA QUESTA ORDINATA ANALISI STORICO-CLINICA, SI PUÒ EVINCERE CHE, IN ASSENZA DI ANOMALIE ORGANICHE O SOSPETTE CONDIZIONI DI SOFFERENZA NEUROLOGICA, IL PICCOLO XXXXX ERA UN NEONATO APPARENTEMENTE “SANO” CHE PROGREDIVA REGOLARMENTE E MANIFESTAVA UN REGOLARE SVILUPPO PSICO-FISICO POST-NATALE. 

Per contro, il verificarsi delle manifestazioni patologiche in concomitanza con le inoculazioni vacciniche, le recrudescenze coincidenti con le dosi somministrate, l’andamento protratto ed e ingravescente di disturbi caratteristici e in tutto corrispondenti alle descrizioni riportate nella copiosa letteratura sull’argomento, restano elementi fortemente sospetti che potrebbero avere un ruolo indicativo o comunque non marginale sotto l’aspetto del nesso di causa, spostando il giudizio verso un’attendibile grado di probabilità, sicché, alla luce delle precedenti considerazioni ed in rapporto agli elementi oggettivamente emersi nel caso di xxxxx, si può concludere l’indagine di specie, schematizzando le risposte ai quesiti secondo l’ordine di esposizione:
  • Alla domanda “Se sussista o meno nesso di causalità tra la malattia riscontrata e la vaccinazione di cui al ricorso, ossia se per effetto della vaccinazione sia insorta la predetta malattia, esprimendo, secondo gli ordinari criteri medico-legali, un giudizio di certezza, ovvero di alta probabilità, ovvero di mera possibilità”, si può rispondere che PUR NELLA DIFFICOLTOSA INTERPRETAZIONE DEGLI STUDI SCIENTIFICI FINORA CONDOTTI, DA CUI EMERGONO RISULTATI CONTRASTANTI, NEL CASO DI xxxxx LA STORIA CLINICA DEPONE PER UN CHIARO RAPPORTO CRONO-FENOMENOLOGICO DELLA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI CON LA COMPARSA DI SEGNI E SINTOMI ALTAMENTE SOSPETTI, SICCHÉ, IN ASSENZA DI ALTRE CAUSE SCATENANTI E ALLA LUCE DI TUTTI I PRESUPPOSTI FONDAMENTALI DEL NESSO DI CAUSA, SI PUÒ FORMULARE UN GIUDIZIO DI ATTENDIBILE PROBABILITÀ CAUSALE ammettendo la riconducibilità della sindrome autistica ai prodotti vaccinici somministrati. "
Sin qui il perito del tribunale. 

Immaginiamo ora di porre allo stesso perito la seguente questione: 
" Il ricorrente afferma di essere stato violentemente colpito dal basso verso l'alto dal tavolo in ferro, prodotto dalla ditta xxxxx, di cui si stava servendo per il pranzo.
Come conseguenza del violento urto ha riportato la frattura dell'osso mandibolare e l'estrusione degli incisivi e dei canini inferiori, attestate con precedente perizia d'ufficio. Si chiede a codesto spettabile Consulente Tecnico d'Ufficio:
  1. Una valutazione della veridicità di quanto riferito dal ricorrente in merito alla possibilità di venire colpito dal basso verso l'alto da un tavolo spostatosi autonomamente;
  2. di  formulare un giudizio di attendibile probabilità causale tra il colpo ricevuto dal tavolo e la perdita dei denti.  
La risposta non avrebbe potuto essere che la seguente:
"L'analisi di tutti gli studi di cinetica molecolare evidenzia una ricorrente concordanza sull'ipotesi che gli atomi del ferro siano in costante vibrazione casuale in tutte le direzioni. Un colpo inferto dal basso verso l'alto da un tavolo semovente potrebbe, quindi, facilmente attribuirsi alla contemporanea vibrazione di tutti gli atomi componenti l'oggetto in questione in un'unico e concomitante verso, opposto alla forza di attrazione gravitazionale. Trattasi di un evento teoricamente possibile, ma dai più ritenuto altamente improbabile: non se ne può escludere, però, con assoluta certezza l'impossibilità.
L'esame della massa del tavolo incriminato, della distanza dichiarata e accertata durante le indagini preliminari, tra lo stesso e il viso del ricorrente non possono fare escludere un'attendibile probabilità causale tra l'urto, ove questo sia realmente avvenuto, e le lesioni riportate" 

Ma volendo restare terra terra, senza ricorrere alla fisica della materia, tornando al caso delle sentenze di Pesaro e di Rimini (data la vicinanza tra i due tribunali sarebbe interessante verificare se trattasi del medesimo CTU), basti ricordare la mai citata prudenziale rimozione del Thimerosal (principale fonte di un sale di Mercurio, incriminato dai "non negazionisti") da tutti i vaccini dei paesi industrializzati a partire dalla fine degli anni novanta.

Per approfondire: 
Un contributo contro la disinformazione

Il testo completo della sentenza di Rimini 

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