mercoledì 3 giugno 2015

Scheda di lettura del DDl sulla buona scuola

La buona scuola in Senato, ultima occasione per migliorare  un testo che in realtà andrebbe completamente riscritto. 





 Le notizie di stampa, necessariamente frammentarie e generiche, non hanno reso possibile la piena comprensione dei contenuti e quindi delle luci e delle ombre, dei rischi e delle contraddizioni del DDL sulla cosiddetta buona scuola. Anch'io mi sono occupato sostanzialmente solo dei due punti più caldi: le assunzioni e il potere dei dirigenti.  Ma c'è dell'altro e forse anche di peggio, come il finanziamento alle private e l'impianto culturale e pedagogico carente e superficiale.
Il Senato,  nel ricevere il testo già approvato alla camera e iniziandone a sua volta l'esame, ha prodotto un'ottima scheda di lettura,  che di seguito proponiamo, dopo il link al testo completo. Presentati anche centinaia di emendamenti dallo stesso PD, da SEL e dal M5S. La questione scuola sta assumendo sempre più un carattere di fondamentale discrimine dell'azione del governo anche alla luce dei risultati delle elezioni regionali. Si arriverà alla fiducia anche sul tema scuola? 



Il testo approvato dalla Camera


La scheda di lettura:
Ho evidenziato in rosso i punti chiave.

Articolo 1

(Oggetto e finalità)
L’articolo 1 prevede che il disegno di legge dia piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche (di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al fine di realizzare alcuni obiettivi specifici, fra i quali l’innalzamento delle competenze degli studenti, la prevenzione e il recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica nonché la garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e dell’educazione permanente per tutti i cittadini. In tale contesto, si prevede la programmazione triennale dell’offerta formativa e si richiamano le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa consentite alle scuole in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, riferendosi, in particolare, fra l’altro, all’articolazione modulare del monte ore annuale di ogni disciplina e al potenziamento del tempo scuola.
Nel dettaglio, il comma 1 dispone che, al fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, di contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, di prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, di affermare il ruolo della scuola nella società della conoscenza, di costruire curricoli coerenti con i nuovi stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale degli ordini di scuola, di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, di garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per gli studenti e l’educazione permanente per tutti i cittadini, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
Il comma 2 prevede che, per i fini enunciati in precedenza, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l’introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
Secondo il comma 3, la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:
a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui all’articolo 2, comma 1, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della classe.
In base al comma 4, alle disposizioni dell'articolo 1 si provvede nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui all’articolo 25, comma 1 e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.
Articolo 2

(Autonomia scolastica e offerta formativa)
L’articolo 2, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, prevede il rafforzamento delle funzioni del dirigente scolastico e l’istituzione dell’organico dell’autonomia. Prevede anche la programmazione triennale dell’offerta formativa, finalizzata a indicare il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali, nonché il fabbisogno organico, anche in considerazione delle iniziative di potenziamento dell’offerta formativa. Disposizioni transitorie sono dettate per l’anno scolastico 2015/2016. Prevede, infine, l’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per 126 milioni di euro annui dal 2016 al 2021. Un incremento di 7 milioni di euro annui dal 2015 al 2022 è disposto altresì a favore del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
I commi 1 e 2 dispongono in merito all’autonomia delle istituzioni scolastiche. In base al comma 1, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell’intero sistema scolastico pubblico. È istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa di cui al presente articolo. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
Secondo il comma 2, le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 8.
In relazione al potenziamento dell’offerta formativa, il comma 3 statuisce che le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi da esso individuati come prioritari tra i quali mette conto segnalare i seguenti: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning; potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo, potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore; apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte ore rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.
Il comma 4 dispone che, in relazione al potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni - previsto dalla lettera c) del comma 3 - le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue della regione Friuli Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell’articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
In base al comma 5, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura – nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce le condizioni per poter derogare alle procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi da parte della P.A. – criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, di prodotti derivanti da agricoltura biologica o, comunque, a ridotto impatto ambientale e di qualità, e di prodotti della pesca sociale. I parametri per la definizione delle categorie di prodotti devono essere definiti con decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata. Tra le finalità, vi è quella di promuovere l’educazione ad una alimentazione sana e sostenibile per l’ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali. Il comma 6 prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell’articolo 8, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Giusta il comma 7, l’ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell’autonomia e la comunica alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell’offerta formativa.
Secondo il comma 8, le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa, che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. L’ufficio scolastico regionale - in base al comma 9 - verifica la proposta di piano, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e trasmette al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca gli esiti della verifica.
Il comma 10 sostituisce l’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che disciplina il piano dell’offerta formativa (POF), attualmente predisposto per ciascun anno scolastico. In particolare, lo stesso POF sarà sostituito dal piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano triennale – oltre a continuare ad esplicitare, come l’attuale POF, la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano – indica il fabbisogno di posti nell’organico dei docenti e di posti del personale ATA (per quest'ultima tipologia di personale nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119), il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali e i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, che a tal fine tiene conto, tra l’altro, delle proposte formulate dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o di istituto ed è pubblicato sul sito della scuola.


Secondo il comma 11, alla copertura dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia e dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa (di cui all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 10 dell'articolo in esame) si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all’articolo 25, comma 1.
Il comma 12 prevede che il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità di genere e la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Si tratta di una delle finalità del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013, specificamente richiamato.
Sulla scorta del comma 13, le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell’offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nel Portale di cui all’articolo 16, comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.
Il comma 14 attribuisce al dirigente scolastico il compito di individuare il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui all’articolo 9.
Il comma 15 impone alle istituzioni scolastiche di realizzare, nel limite delle risorse disponibili, i progetti inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui all’articolo 7, comma 7, e all’articolo 8.
Il comma 16, per l’anno scolastico 2015/2016, assegna al dirigente scolastico il compito di individuare i docenti da destinare all’organico dell’autonomia, con le modalità di cui all’articolo 9, a seguito dell’immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto.
Il comma 17 chiarisce che per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 12, comma 4.
Con riferimento ai docenti abilitati all'insegnamento nella scuola primaria, occorrerebbe chiarire a chi spetti la certificazione delle competenze necessarie per l’insegnamento delle materie indicate.
Il comma 18 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione.
Il comma 19 consente l’utilizzo degli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell’attività didattica per lo svolgimento di attività educative, culturali, artistiche e sportive che possono essere promosse, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalle scuole e dagli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e le associazioni del territorio e del terzo settore.
Il comma 20 affida al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il compito di procedere alla modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 - che ha ridefinito l'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, compresi i corsi serali - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, allo scopo di innalzare i livelli di istruzione degli adulti, potenziare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, promuovere l’occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare la quota di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata, né inserita in un percorso di istruzione o di formazione (NEET), favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli adulti stranieri e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena.
Ai sensi del comma 21, l’insegnamento ad alunni e studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. Si segnala che il medesimo riconoscimento è menzionato nell’articolo 22, al comma 2, lettera d).
Come già ricordato in precedenza, il comma 22 dispone l’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche nella misura di 126 milioni di euro annui dal 2016 al 2021 mentre il comma 23 incrementa di 7 milioni di euro annui dal 2015 al 2022 le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Con riguardo alla formulazione del testo, si rileva l’opportunità di operare un più generico riferimento al termine “risorse”, in quanto non è stato istituito un “Fondo” per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM (si veda il decreto ministeriale 15 luglio 2014 n. 558).
Il comma 24 stabilisce che - nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale - siano “perfetti ed efficaci” gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Ai sensi di tale disposizione, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) è un organismo costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il compito di esprimere pareri e formulare proposte sui seguenti atti e provvedimenti: schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge citata (in attuazione del quale sono stati adottati il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica); schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo (con il quale sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della legge n. 508 del 1999 e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso); regolamenti didattici degli istituti; reclutamento del personale docente; programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

Articolo 3

(Percorso formativo degli studenti)
L’articolo 3 prevede l’introduzione, nelle scuole secondarie di secondo grado, di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità e istituisce il curriculum dello studente, di cui la commissione d’esame, nello svolgimento dei colloqui, tiene conto nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Introduce, dunque, uno specifico profilo di flessibilità dell’offerta formativa.
In particolare, il comma 1 prevede che le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Si tratta, dunque, di insegnamenti a scelta degli studenti - evidentemente finalizzati alla motivazione degli stessi negli apprendimenti - che sono inseriti nel “curriculum dello studente”, introdotto dallo stesso comma 1. Tali insegnamenti, attivati nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell’autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui all’articolo 2, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente che ne individua il profilo associandolo a un’identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.
Il comma 2 dispone che il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti e una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44.
In base all’articolo 41 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento relativo alle istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, le stesse possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, accordando preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, o per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. E’ vietato concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
In base al comma 3, nell’ambito dell’esame conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, la commissione d’esame tiene conto del curriculum dello studente nello svolgimento del colloquio.
Secondo il comma 4, le istituzioni scolastiche inseriscono il curriculum di ciascuno studente nel Portale unico di cui all’articolo 16, comma 1, anche includendo la mappatura di curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.
Il comma 5 prevede che le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività relative agli insegnamenti opzionali.
Il comma 6 dispone che le attività e i progetti di orientamento scolastico e per l’accesso al lavoro sono sviluppati - nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - con modalità che possano sostenere anche eventuali problematiche riguardanti gli studenti di origine straniera.
Il comma 7 prevede l’attivazione di iniziative rivolte agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio e nel rispetto dell’autonomia scolastica, per promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Articolo 4

(Scuola, lavoro e territorio)
I commi da 1 a 11 dell'articolo 4 concernono i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Il successivo comma 12 prevede l'eventuale attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale da parte di istituzioni formative accreditate dalle regioni.
Si ricorda che, in base al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, i percorsi di alternanza scuola-lavoro costituiscono una possibile modalità dei corsi del secondo ciclo scolastico (sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale), modalità consistente nello svolgimento dell'intera formazione dai 15 ai 18 anni o di parte di essa attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa e senza la costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto presso cui si svolga l'attività lavorativa(1) .
In base al comma 1 del presente articolo 4, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e nei licei per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Tali disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
La novella di cui al successivo comma 2 amplia l'àmbito di soggetti (disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa) che possono stipulare convezioni con l'istituzione scolastica o formativa, ai fini della progettazione ed attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. L'attuale norma prevede la possibilità di convenzioni (da parte della suddetta istituzione scolastica o formativa) con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore. La novella introduce il riferimento: agli ordini professionali; ai musei ed altri istituti, pubblici e privati, operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali; agli enti che svolgono attività inerenti al patrimonio ambientale.
I soggetti, pubblici e privati, legittimati a stipulare le convezioni in esame devono essere iscritti - ai sensi dei successivi commi da 8 a 11 - nel registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, il quale è istituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La condizione dell'iscrizione non sembrerebbe concernere - in base alla formulazione del comma 8 - i musei, gli istituti ed i luoghi della cultura e delle arti performative, nonché gli uffici, centrali e periferici, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sarebbero forse opportuni, in merito, una formulazione più chiara ed un coordinamento formale con il precedente comma 2 nonché specificare se la condizione dell'iscrizione riguardi le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in quanto, come detto, le medesime camere - oltre ad essere il soggetto gestore del registro - rientrano tra i soggetti che possono stipulare le convenzioni.
Il contenuto del registro è disciplinato dai commi 9 e 10. Il comma 9 prevede, tra l'altro, che, per ciascun ente o impresa, siano riportati il numero massimo degli studenti ammissibili ed i periodi dell’anno in cui sia possibile svolgere l’attività di alternanza.
Il citato comma 8 prevede altresì che il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, rediga una scheda di valutazione sulle strutture con le quali siano state stipulate convenzioni, rilevando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
Il comma 3 specifica che le esperienze lavorative in oggetto possono essere svolte anche secondo le seguenti modalità: durante la sospensione delle attività didattiche; in base alla metodologia della cosiddetta impresa formativa simulata (secondo la quale gli studenti simulano in un "contesto laboratoriale" la costituzione e la gestione di un'impresa virtuale); all’estero.
Il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, con riferimento all'attuazione dei precedenti commi 2 e 3.
La novella di cui al comma 5 modifica la procedura e la tipologia di provvedimento - prevedendo un regolamento ministeriale, anziché governativo -per la disciplina di rango secondario su: i diritti e i doveri degli studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro; le modalità di applicazione della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti impegnati in regime di alternanza scuola-lavoro o in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio. La novella specifica che tale regolamento deve disciplinare anche la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Si ricorda che il regolamento in esame (ai sensi della norma oggetto di novella) provvede altresì all'individuazione analitica delle disposizioni di rango legislativo con esso incompatibili, le quale sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. La novella sembrerebbe, quindi, introdurre una figura di regolamento ministeriale di delegificazione, mentre la disciplina generale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contempla esclusivamente la figura del regolamento governativo di delegificazione, da emanarsi secondo una procedura che prevede, tra l'altro, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia - parere non contemplato, invece, dalla novella in oggetto -. Si osserva, inoltre, che per l'emanazione del regolamento ministeriale in esame la novella non prevede un termine temporale.
Il comma 6 prevede che le scuole secondarie di secondo grado svolgano attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo la disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il comma 7 autorizza, per i percorsi di alternanza scuola-lavoro nonché per l’assistenza tecnica e per il monitoraggio dell’attuazione delle relative attività, la spesa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, da ripartire tra le istituzioni scolastiche nell'àmbito del finanziamento ministeriale generale delle medesime.
Il comma 12 prevede che le istituzioni formative accreditate dalle regioni possano definire ed attuare percorsi di istruzione e formazione professionale per gli studenti del secondo ciclo scolastico, percorsi "valorizzati" sulla base di piani di intervento adottati a livello nazionale secondo la procedura ivi stabilita. Tali piani devono tener conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma 12 pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado.
1) Cfr. l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. 

Articolo 5

(Disposizioni concernenti l’insegnamento presso gli istituti penitenziari)
L’articolo 5 novella l’articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riguardante l’insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari. Esso introduce una disciplina transitoria per l’accesso al già previsto ruolo speciale per l’insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari e introduce altresì la novella secondo cui i docenti di tale ruolo speciale sono incardinati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. La disposizione citata ha previsto che ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono ricondotti i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta (di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455), e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena. Con riferimento al primo aspetto, l’articolo 5 conferma, in particolare, che al ruolo speciale possono accedere i soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e di titoli di specializzazione che, in base al comma 7 del citato articolo 135, devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia. Conferma, altresì, che, al fine del rilascio di detti titoli, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero della giustizia, istituisce e autorizza appositi corsi di specializzazione. In aggiunta, prevede che, nelle more dell’istituzione dei corsi, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l’aver maturato almeno 3 anni di servizio.

Articolo 6

(Istituti tecnici superiori)
L'articolo 6 prevede:
- l’assegnazione agli istituti tecnici superiori, a decorrere dal 2016, di una quota premiale – che viene ora fissata in misura non inferiore al 30 per cento del Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore - in relazione al numero dei diplomati e al tasso di occupabilità a 12 mesi, da destinare all’attivazione di nuovi percorsi;
- l’accesso agli istituti tecnici superiori, che si intende consentire con il possesso (oltre che di un diploma di istruzione secondaria superiore), di un diploma professionale di tecnico (quadriennale) conseguito al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalle regioni, integrato da un percorso di Istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti in sede di Conferenza Stato-regioni (a tal fine si interviene con norma primaria in un ambito attualmente definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, recante “linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”);
- gli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, cui si dispone possa partecipare anche chi ha conseguito un diploma al termine dei percorsi degli istituti tecnici superiori (a tal fine, si modifica con norma primaria il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”).
Le linee guida - da adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreti interministeriali, d’intesa con la Conferenza unificata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - riguardano, invece, le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive e la composizione delle commissioni esaminatrici, l’ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi e il rilascio del diploma, la partecipazione di soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, la previsione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro e che comunque garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi, nonché la previsione di un regime contabile e di uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniformi su tutto il territorio nazionale, l’unificazione delle prove di verifica finale dei percorsi di istruzione tecnica superiore dell’area della mobilità sostenibile – relativamente ad alcuni ambiti – con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina, integrando la composizione della commissione d’esame.
Il regolamento ministeriale (da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) riguarda la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti a conclusione dei percorsi di istruzione tecnica superiore: al riguardo, sin d’ora si prevede che i crediti riconosciuti non possono essere inferiori a 100 per i percorsi di durata pari a 4 semestri e a 150 per quelli di durata pari a 6 semestri. Si prevede altresì l’introduzione, fra i titoli richiesti ai tecnici abilitati per le attività di certificazione energetica degli edifici, del diploma di tecnico superiore relativo all’area efficienza energetica e la disposizione che i corsi di formazione per la certificazione energetica e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale (oltre che da università, enti di ricerca, consigli, ordini e collegi professionali) anche da istituti tecnici superiori della medesima area (a tal fine, si modifica con norma primaria il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici”). Il medesimo diploma di tecnico superiore relativo all’area efficienza energetica viene inserito fra i requisiti professionali richiesti alle imprese abilitate all’esercizio degli impianti posti al servizio degli edifici (a tal fine si modifica con norma primaria il regolamento adottato con il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).
Inoltre l’articolo 6:
- autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2015 per consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di continuare a garantire gli standard formativi di qualità attuali e far fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale;
- prevede che, nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (sul quale si veda anche la scheda di lettura relativa all’articolo 2), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati, è autorizzato ad erogare il contributo complessivo di un milione di euro per l'anno 2015 e di tre milioni di euro annui a decorrere dal 2016. A tal fine con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone una graduatoria basata sull'urgenza derivante dalla sostenibilità economica di lungo periodo, con particolare riferimento agli istituti che presentano rilevanti residui passivi per le spese di personale. L'erogazione dei contributi - che sono vincolati alle spese di personale e ai conseguenti oneri riflessi - è effettuata in base alla graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse indicate in precedenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni citate, pari a due milioni di euro nel 2015 e a tre milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Articolo 7

(Innovazione digitale e didattica laboratoriale)
L’articolo 7 prevede l’adozione di un Piano nazionale scuola digitale, nonché la possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità.
Il comma 1 prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta il Piano nazionale scuola digitale, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, in sinergia, fra l’altro, con il piano nazionale banda ultralarga. La relazione illustrativa dell'originario disegno di legge n. 2994 specifica che il Piano deve permettere il passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione ad una di Education in a digital era.
Il comma 2 dispone che, dall’anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all’interno dei Piani triennali dell’offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti dal Piano nazionale scuola digitale. Quest’ultimo persegue i seguenti obiettivi (enunciati nel comma 3):
realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese;
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari per migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, nonché la condivisione di dati e lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i componenti di ciascuna comunità scolastica e tra le istituzioni scolastiche ed educative e le articolazioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
formazione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), degli assistenti tecnici e degli assistenti amministrativi per l’innovazione digitale nell’amministrazione;
potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività delle scuole, sentita la Conferenza unificata;
valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche, anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e formazione;
Sembrerebbe opportuno esplicitare la natura dei centri di ricerca e formazione, quanto a composizione e quanto al loro rapporto con le istituzioni scolastiche.
definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell’identità e del profilo digitale di dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti;
definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell’ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all’apprendimento, alla fruizione o alla produzione di contenuti didattici digitali;
Al riguardo, potrebbe ravvisarsi l’opportunità di prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.
Il comma 4 prevede che le istituzioni scolastiche – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - possono individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa in coerenza con il Piano nazionale scuola digitale. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico.
Il comma 5 dispone che, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le scuole, anche in rete tra loro o attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi, evidenziandolo nei Piani triennali dell’offerta formativa, di laboratori territoriali per l’occupabilità, con la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese. I laboratori perseguono i seguenti obiettivi:
orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario scolastico.
Il comma 6 affida ai soggetti esterni che usufruiscono dell’edificio scolastico la responsabilità relativa alla sicurezza e al mantenimento del decoro degli spazi.
Il comma 7 prevede che per la realizzazione delle attività indicate nei commi precedenti nell’anno 2015 si utilizzano 90 milioni di euro delle risorse impegnate nel 2014 a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e che, dal 2016, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui, da ripartire fra le istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 2, comma 6 (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Articolo 8

(Organico dell’autonomia per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta formativa)
L’articolo 8 definisce la composizione dell’organico dell’autonomia, aggiungendo alle categorie dei posti comuni e dei posti di sostegno la categoria dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. Individua, inoltre, il meccanismo per la determinazione della sua consistenza - da effettuare con cadenza triennale, anziché annuale - oltre che per la sua ripartizione fra le regioni, tra albi territoriali, nonché tra singole istituzioni scolastiche.
Il comma 1 dispone che le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui all’articolo 1 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento, attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa. La consistenza del medesimo organico è determinata tenendo conto del fabbisogno di posti indicati da ogni istituzione scolastica nel Piano triennale dell’offerta formativa, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
Il comma 2 dispone che, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’organico dell’autonomia è determinato con cadenza triennale su base regionale. La determinazione è effettuata con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, comunque nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili (di cui all’articolo 25, comma 1).
Il comma 3 prevede il riparto della dotazione organica fra le regioni, sulla base di due criteri: il riparto dei posti comuni è effettuato sulla base del numero delle classi, quello dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è effettuato sulla base del numero degli alunni: in entrambi i casi il riparto deve avvenire senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il secondo e il terzo periodo del comma 3 definiscono ulteriori criteri di cui tener conto ai fini del riparto della dotazione organica fra le regioni (anche in tali ipotesi il riparto deve avvenire senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata). In particolare, si prevede il riferimento alle aree montane, alle piccole isole, alle aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché alle aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica e si specifica altresì che il riparto considera il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso si ribadisce che – in tali ipotesi - il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”).
Secondo la citata disposizione dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti dalla normativa vigente, rilevati per l'anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 milioni di euro entro l'anno scolastico 2011/2012, che andrà condivisa con le regioni e le autonomie locali attraverso l'intesa di cui al comma 1 (si tratta dell'intesa in sede di Conferenza unificata finalizzata alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico).
Il personale della dotazione organica dell’autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
Il comma 4 dispone che i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti, e che l’ampiezza degli stessi ambiti è definita entro il 31 marzo 2016 dagli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sentiti le regioni e gli enti locali. È già la norma primaria, peraltro, ad indicare i criteri da seguire: gli ambiti territoriali devono avere ampiezza, di norma, inferiore alla provincia o alla città metropolitana e si considerano, oltre che la popolazione scolastica, la prossimità delle scuole e le caratteristiche del territorio, tenendo conto della specificità delle aree interne e montane e delle piccole isole, della presenza di scuole negli istituti penitenziari, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5).
Il comma 6 dispone che, per l’anno scolastico 2015/2016, gli ambiti hanno estensione provinciale.
Il comma 7 prevede che l’organico dell’autonomia è ripartito fra gli ambiti territoriali con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale. Prevede, inoltre, che, per l’anno scolastico 2015/2016, l’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto, l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti a rilevanza nazionale (di cui al comma 3, terzo periodo), nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili (di cui all’articolo 25, comma 1).
I commi da 8 a 11 riguardano la costituzione di reti di scuole: in particolare, si prevede che gli Uffici scolastici regionali promuovono - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - la costituzione di reti fra scuole dello stesso ambito territoriale. Le reti, da costituire entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale. A tal fine, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca emana linee guida riguardanti la definizione degli accordi di rete e i principi di governo delle stesse reti. Gli accordi di rete individuano i criteri e le modalità per l’utilizzazione dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e progettazione funzionali ai piani dell’offerta formativa di più scuole, i piani di formazione del personale scolastico, le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità, le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e del rendiconto delle attività svolte. Infine, si prevede che, sulla base di specifici accordi, possono essere svolti a livello di rete anche gli adempimenti amministrativi a carico delle scuole relativi all’istruttoria su alcuni atti relativi allo stato giuridico ed economico del personale scolastico e su quelli non strettamente connessi alla gestione di ciascuna scuola. Al riguardo si ricorda che le funzioni relative allo stato giuridico ed economico del personale non riservate all'amministrazione centrale e periferica sono state trasferite alle scuole, a decorrere dal 1° settembre 2000, in base all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (l’articolo 15 ha enucleato le funzioni escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche). In ciò si è concretizzata la c.d. autonomia amministrativa. La formulazione utilizzata lascerebbe, peraltro, intendere che solo l’istruttoria potrà essere svolta a livello di rete, mentre gli atti formali saranno adottati dalla singola scuola.
Il comma 12 dispone che i docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza. Prevede, inoltre, che il personale docente che risulta in esubero o in soprannumero nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato, a domanda, ad un ambito territoriale e che, dal medesimo anno scolastico, la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera fra gli ambiti territoriali.
Il comma 13 precisa che gli ambiti territoriali e le reti tra scuole sono definiti nel rispetto dell’organico dell’autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riguardo all’organico dei posti di sostegno, il comma 14 dispone che esso è determinato nel limite previsto dall’articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall’articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga.
L'articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007 – come novellato dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 – ha rideterminato la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno in misura pari, nell’anno scolastico 2013/2014 al 75 per cento, nell’anno scolastico 2014/2015 al 90 per cento, e dall’anno scolastico 2015/2016 al 100 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007. Il comma 2-bis dell’articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2013 ha disposto che dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori, fermo restando il numero complessivo dei posti.
Con riferimento all’istituzione di posti di sostegno in deroga, il testo fa riferimento all’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e all’articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’articolo 35, comma 7, della legge n. 289 del 2002 ha disposto, per quanto qui interessa, che l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni previsto dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - pari ad un insegnante ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia - è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Successivamente, l’articolo 1, comma 605, lettera b), della legge n. 296 del 2006 aveva previsto – tramite l’adozione di un decreto ministeriale – la sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge n. 449 del 1997, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze.
Il comma 15 dispone che, nella ripartizione dell’organico (dell’autonomia), si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia-Giulia. In particolare, si precisa che, per tali scuole, il numero dei posti comuni e quello dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è determinato a livello regionale.
Il comma 16 specifica che restano salve non solo le diverse determinazioni che la Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo, ma anche quelle già adottate.

Articolo 9

(Competenze del dirigente scolastico)
L’articolo 9 reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, affidando agli stessi l’attribuzione diretta di incarichi triennali ai docenti e la possibilità di derogare ai parametri numerici previsti per la formazione delle classi. Dispone l’incremento, dall’anno scolastico 2015/2016, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.
Il comma 1, dispone che il dirigente scolastico, allo scopo di assicurare il buon andamento dell’istituzione scolastica, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile delle scelte didattiche e formative, della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti. Ai sensi del comma 6, il dirigente scolastico - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - può individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano.
I commi 2, 3, 4, 5 e 8 attengono al conferimento degli incarichi ai docenti e all’utilizzo del personale dell’organico dell’autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni. Si prevede che la proposta di incarico da parte del dirigente scolastico per la copertura dei posti assegnati alla scuola è rivolta ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi docenti. Inoltre, il testo precisa che:
nel caso di più proposte di incarico, è il docente a scegliere, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una;
in caso di inerzia dei dirigenti scolastici o di docenti che non abbiano ricevuto alcuna proposta, è l’Ufficio scolastico regionale a provvedere d’ufficio;
l’utilizzo di personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato è possibile purché il docente possegga titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina da impartire, abbia seguito percorsi formativi e sia in possesso di competenze professionali coerenti;
Per questi ultimi, si intenderebbe che la valutazione di coerenza è affidata a ciascun dirigente scolastico.
Al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere l’emanazione di linee guida uniformi su tutto il territorio nazionale;
l'incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. Sono assicurate trasparenza e pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'istituzione scolastica;
nel conferimento degli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti iscritti nel relativo ambito territoriale.
Il comma 8 dispone che il dirigente scolastico utilizza il personale docente dell’organico dell’autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni, ma, mentre nell’ordinamento di settore (articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; articolo 10, comma 10, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 del 29 novembre 2007) si prevede attualmente che il trattamento stipendiale è integrato se il docente è impiegato in un grado di istruzione superiore a quello già in godimento, il citato comma 8 dispone che, laddove il docente sia in un grado di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di appartenenza.
Il comma 7 prevede che il dirigente scolastico può derogare, nell’ambito della dotazione organica dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, ai parametri sul numero di alunni e studenti per la formazione delle classi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.
Il comma 9 prevede nel primo periodo un incremento, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, in relazione alle nuove competenze agli stessi attribuite. In particolare, l’incremento è pari a 12 milioni di euro per il 2015 e a 35 milioni di euro annui dal 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. È disposto inoltre - dal secondo periodo - un ulteriore incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per un importo di 46 milioni di euro nel 2016 e di 14 milioni di euro per il 2017, da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.
Il comma 10, al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi a precedenti concorsi per dirigente scolastico, prevede, anzitutto, l’attivazione di un corso intensivo di formazione, finalizzato all’immissione in ruolo di dirigenti scolastici. Le modalità di svolgimento del corso intensivo di formazione e della prova scritta finale devono essere definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.
Possono partecipare al corso (comma 11):
i vincitori, gli idonei e coloro che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso indetto con decreto direttoriale 13 luglio 2011;
i soggetti che hanno avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico banditi con decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
Al contempo, si prevede (comma 12) che nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulle modalità di svolgimento del corso, i contenziosi relativi al concorso del 2011 sono ancora pendenti, le relative graduatorie “rimangono aperte in funzione degli esiti” del corso intensivo di formazione.
In base al comma 13, per coloro i quali, all’esito del concorso del 2011, hanno prestato servizio nell’anno scolastico 2014/2015 con contratti di dirigente scolastico, i rapporti di lavoro sono confermati all’esito di una sessione speciale d’esame consistente in una prova orale sull’esperienza maturata “anche in ordine alla valutazione sostenuta”, nel corso del servizio prestato.
Occorrerebbe chiarire il riferimento alla “valutazione sostenuta”.
All’attuazione di tali disposizioni si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 14).
Il comma 15 dispone che i posti autorizzati per l’assunzione di dirigenti scolastici (in una determinata regione) possono essere attribuiti, previo parere dell’Ufficio scolastico regionale di destinazione, agli idonei inclusi nelle graduatorie regionali – si intenderebbe: di altra regione – del concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale 13 luglio 2011, nel limite massimo del 20 per cento. Le misure applicative di tale disposizione – che comunque opera a conclusione delle operazioni di mobilità e fermo restando l’accantonamento dei posti riferibili ai soggetti destinatari del corso intensivo di formazione – devono essere definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (per la cui emanazione non è previsto un termine).
Il comma 16 dispone che, nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici (si tratta di un altro degli ambiti per i quali l’articolo 22 del provvedimento conferisce la delega al Governo), la medesima valutazione tiene conto della disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, la valutazione e la valorizzazione dei docenti “e dei risultati dell’istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche messe in campo dal dirigente scolastico per migliorarli”.
Il comma 17, in materia di valutazione dei dirigenti scolastici e di sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV), prevede che il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto sulla base di quanto dispone l’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e stabilisce altresì che esso può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione.
In base all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i dirigenti scolastici sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
Dispone, altresì, che la valutazione da parte del nucleo è coerente con l’«incarico triennale» e con il profilo professionale del dirigente scolastico ed è connessa alla retribuzione di risultato. Inoltre, al fine di garantire la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione (previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80), prevede, per il triennio 2016-2018, la possibilità di attribuire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, anche in deroga, per il periodo di durata degli incarichi attribuiti, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. A tal fine, autorizza, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018 in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013 definisce “contingente ispettivo” il contingente di dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva che svolgono l'attività nei nuclei di valutazione esterna, nell’ambito del sistema nazionale di valutazione (articolo 1, comma 2, lettera c)). I relativi incarichi sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 6).

Articolo 10

(Piano straordinario di assunzioni)
L’articolo 10 autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad attuare, per l’anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente. Destinatari della disposizione sono i vincitori (non ancora assunti) del concorso pubblico bandito nel 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Inoltre, prevede una nuova disciplina, a regime, per l’assunzione del personale docente, che avverrà esclusivamente mediante concorsi per titoli ed esami.
Il comma 1 dispone che il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato riguarda il personale docente delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione ed è finalizzato alla copertura dei posti vacanti e disponibili nel nuovo organico dell’autonomia. Al riguardo, la relazione tecnica dell’originario disegno di legge A.C. n. 2994 evidenzia che si prevede l’assunzione di 100.701 unità di personale docente – inclusi i soggetti da assumere sui nuovi posti di sostegno di cui all’articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 – di cui circa 50 mila destinate al potenziamento dell’offerta formativa. A tale fine, l’organico dell’autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 8.
I commi 2 e 3 dispongono che partecipano al piano straordinario, previa presentazione di apposita domanda di assunzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, gli appartenenti alle categorie di seguito indicate:
vincitori del concorso pubblico del 2012, presenti nelle graduatorie di merito alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione.
Al riguardo, si ricorda che il decreto direttoriale n. 82 del 24 settembre 2012 ha indetto, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.
iscritti (a pieno titolo), alla data di entrata in vigore della legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente (GAE), di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
I soggetti che appartengono a entrambe le categorie devono optare, nella domanda di assunzione, per una sola di esse.
Il comma 9 esclude dal piano straordinario di assunzioni:
i soggetti già assunti in qualità di docenti a tempo indeterminato presso scuole statali (anche qualora presenti nelle graduatorie di merito o ad esaurimento di cui al comma 2);
soggetti per i quali la riserva per il conseguimento del titolo abilitante non sia stata sciolta entro il 30 giugno 2015.
Con riguardo al meccanismo di assunzione previsto, il citato comma 2 stabilisce che, nei limiti sopra ricordati, i vincitori del concorso del 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento sono “assunti a tempo indeterminato” e “iscritti negli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 4”. Ciò avviene all’esito dell’intera procedura descritta ai commi 4 e seguenti.
In particolare, il comma 4 dispone che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, si provvede – in deroga alla procedura per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – con le seguenti modalità e secondo l’ordine indicato:
assunzione dei vincitori del concorso del 2012, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento (lett. a));
assunzione degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nella provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento, eventualmente incrementato dei posti rimasti vacanti e disponibili al termine della fase precedente (lett. b));
assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale (lett. c));
assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale (lett. c)).
Il comma 5 dispone che i soggetti interessati esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre obbligatoriamente l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. All'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle province, come da preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle relative graduatorie.
Ai sensi del comma 6, per l’anno scolastico 2015/2016, gli incarichi attribuiti al personale docente assunto all’esito del piano straordinario hanno durata annuale.
Il comma 7 prevede l’accettazione espressa della proposta di assunzione da parte dei soggetti interessati, nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione attraverso il sistema informativo. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico. In caso di mancata accettazione nei termini e nelle modalità indicate, i soggetti interessati non possono essere oggetto di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all’assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi della procedura (dunque, rimangono posti vacanti e disponibili). In relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni non possono essere stipulati contratti di supplenza breve e saltuaria.
Infine, il comma 8 dispone che con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale saranno indicate tutte le informazioni inerenti le modalità di partecipazione al piano straordinario. Specifica, inoltre, che tutte le comunicazioni con i soggetti interessati (incluse domande di assunzione, espressione delle preferenze, proposta di assunzione, accettazione o rinuncia) avvengono esclusivamente attraverso un apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il comma 10 stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie ad esaurimento del personale docente - se esaurite - perdono efficacia ai fini delle assunzioni con contratti di qualsiasi tipo e durata (dunque, anche per le supplenze), per i gradi di istruzione della sola scuola secondaria. Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente al 2012 per il reclutamento del personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado (inclusa, quindi la scuola dell’infanzia).
Il comma 11 dispone che la prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente “ed educativo” – comprendente i soggetti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento – continua ad esplicare la propria efficacia (ai fini del conferimento delle supplenze) fino all’anno scolastico 2016/2017 incluso, limitatamente ai soli soggetti ivi iscritti alla data di entrata in vigore del provvedimento, non assunti a seguito del piano straordinario. Nulla dovrebbe essere variato circa la seconda fascia (comprendente i soggetti non inseriti nella graduatoria ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione o idoneità a concorso) e la terza fascia (comprendente gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
prevede l’avvio
Il comma 12 prevede l’avvio di un piano straordinario di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017, su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia. In particolare, si prevede che il piano straordinario di mobilità è rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, i quali, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità (di cui all’articolo 399, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 1994), possono presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale. Si dispone, inoltre, che successivamente anche i docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni partecipano alle operazioni di mobilità, sempre per l’anno scolastico 2016/2017, su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Tuttavia, limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale, la quale può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.
Il comma 13 prevede che l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici; dispone altresì che per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e per il personale educativo continua ad applicarsi, fino al totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, la disposizione secondo cui l'accesso ai ruoli ha luogo per il 50 per cento mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie ad esaurimento (articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994).
Ulteriori disposizioni concernenti l’indizione e lo svolgimento dei concorsi pubblici nazionali sono contenute nello stesso comma 13 e nei commi da 14 a 16. In particolare – anche apportando modifiche testuali all’articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994 – si prevede che:
i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili – si intenderebbe, nell’organico dell’autonomia – nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Il Ministero può disporre l’aggregazione territoriale dei concorsi in ragione dell’esiguo numero di posti conferibili (e non più dell’esiguo numero dei candidati).
Occorre coordinare con tale disposizione il contenuto del comma 02, primo periodo, del medesimo articolo 400, che fa riferimento all’”indizione dei concorsi regionali”;
la determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle scuole nei piani triennali dell’offerta formativa;
conseguono la nomina i candidati che si collocano in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso (scomparendo, dunque, il riferimento ai “posti eventualmente disponibili”).
Dunque, non si prevede l’utilizzo degli idonei per i posti che si renderanno vacanti e disponibili nel corso del triennio. Si dispone, comunque, che il numero degli idonei non vincitori non può superare il 10 per cento del numero dei posti banditi;
i vincitori del concorso scelgono, nell’ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, “il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione” e non più - per effetto della novella al comma 02, terzo periodo, dell’articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994, disposta dal comma 16, lettera d), dell’articolo 10 in commento - “fra quelli disponibili nella regione;
possono accedere alle procedure concorsuali per l’accesso alla docenza esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto; per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle procedure concorsuali.
per la partecipazione ai concorsi è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Tali somme sono versate all’entrata e riassegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere utilizzate per lo svolgimento della procedura concorsuale;
le graduatorie dei concorsi hanno validità al massimo triennale (con decorrenza dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse) e perdono comunque efficacia all’atto della pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo.
Sotto tale profilo, occorre novellare il comma 17 dell’articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
Il comma 17 prevede l’indizione, entro il 1° ottobre 2015, di un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, da destinare alle istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nei limiti delle risorse finanziare disponibili. Nell’ambito di tale procedura è attribuito un maggior punteggio ai seguenti titoli:
titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell’accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico (potenziali destinatari dovrebbero essere gli iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, comprendente gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione, nonché i soggetti che hanno frequentato i tirocini formativi attivi o i percorsi speciali abilitanti e quanti hanno conseguito il titolo di laurea in scienze della formazione primaria);
servizio prestato a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni.
Il comma 18 prevede l’assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2016 e comunque per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo, ferma restando la procedura di autorizzazione prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, degli idonei non vincitori del concorso del 2012 (non già assunti), nel limite dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia. In particolare, si dispone che tali soggetti hanno priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito. Si intenderebbe che con tale specificazione si sia inteso fare riferimento alla graduatoria di merito del concorso da bandire entro il 1° ottobre 2015. Si ricorda, peraltro, che, per la scuola dell’infanzia e primaria, nonché per il personale educativo – in base a quanto dispone il comma 13 dell’articolo 10 – continua ad applicarsi l’articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, per cui agli idonei del 2012 sarà destinato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (dovendo essere coperto il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie ad esaurimento). Per le diverse fasi della procedura di assunzione, viene richiamata la disciplina indicata dal provvedimento in esame per i vincitori del concorso del 2012.

Articolo 11

(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo)
L'articolo 11 reca disposizioni circa il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo. Il comma 1 stabilisce - come sostanzialmente già previsto a legislazione vigente - che il personale docente ed educativo assunto è sottoposto al periodo di formazione e prova, cui è subordinata l’effettiva immissione in ruolo. Il comma 2 conferma che la validità dell’anno di formazione e prova è subordinata ad un servizio effettivamente prestato di almeno 180 giorni, specificando che almeno 120 degli stessi giorni devono riguardare attività didattiche.
I commi da 3 a 5 concernono la valutazione del personale in questione.
Il comma 3 affida la valutazione del periodo al dirigente scolastico il quale è chiamato a sentire, a tal fine, il Comitato di valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tale articolo 11, peraltro, è oggetto di modifiche da parte dell'articolo 13 del disegno di legge alla cui scheda si rimanda.
Ai sensi del comma 4, i criteri e gli obiettivi della valutazione, nonché le modalità per la valutazione del grado di raggiungimento degli stessi e le attività formative, sono individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il comma 5 dispone che, in caso di valutazione negativa, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso.
Infine, il comma 6 dispone che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con quanto previsto dall’articolo in esame, gli articoli da 437 a 440 del testo unico in materia di istruzione.
L’articolo 437 del testo unico stabilisce che il personale docente, educativo e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova ed è ammesso ad un anno di formazione, valido come periodo di prova. Gli articoli 438 e 439 del medesimo decreto legislativo stabiliscono che la prova ha durata di un anno scolastico, con un servizio effettivamente prestato non inferiore a 180 giorni. In caso di esito sfavorevole della prova si provvede alla dispensa dal servizio, alla restituzione al ruolo di provenienza (se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo) o alla concessione della proroga di un altro anno scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. Ai sensi dell’articolo 440, durante l’anno di formazione – che ha inizio con l’anno scolastico, termina con la fine delle lezioni, e anch’esso è ritenuto valido con un servizio minimo di 180 giorni – il MIUR provvede alla realizzazione di specifiche attività formative.

Articolo 12

(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)
L'articolo 12 istituisce la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale, nonché per l'iscrizione a corsi universitari inerenti al profilo professionale. La Carta ha un importo nominale di 500 euro annui e non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. L'erogazione di questo bonus ai docenti deve tener conto comunque dei limiti di spesa indicati in 381,137 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. L'articolo prevede, inoltre, l'adozione di un Piano triennale nazionale di formazione sulla cui base le scuole definiscono le attività di formazione, che sono obbligatorie per tutti i docenti nell'ambito degli adempimenti connessi alla loro funzione. Per l'attuazione del Piano triennale e per la realizzazione delle attività formative viene autorizzata una spesa annuale di 40 milioni di euro a decorrere dal 2016.
Si ricorda che già l’articolo 395 del decreto legislativo n. 297 del 1994, definendo la funzione docente come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità, dispone che i docenti, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tra le quali il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi.

Articolo 13

(Valorizzazione del merito del personale docente)
L'articolo 13 riguarda la valutazione dei docenti e l'introduzione di criteri di premialità per il merito. Esso infatti istituisce a decorrere dal 2016 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado.
Un decreto ministeriale provvede alla ripartizione delle risorse del fondo a livello territoriale e - in tale ambito - tra le scuole, considerando oltre alla dotazione organica delle varie istituzioni scolastiche anche i fattori di complessità che le caratterizzano, tra i quali quelli derivanti dalla eventuale condizione di essere situate in aree a maggiore rischio educativo.
Le somme che sono così messe a disposizione delle scuole vengono utilizzate per assegnare ai docenti un bonus (con natura di retribuzione accessoria) destinato a valorizzarne il merito, sulla base di una motivata valutazione effettuata dal dirigente scolastico e fondata su criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti. Il dirigente scolastico è dunque responsabile di attribuire le somme tra i docenti del suo istituto ritenuti meritevoli. Il comitato per la valutazione dei docenti è un organo già previsto - con caratteristiche diverse - all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994). Ai sensi della norma vigente l'organo si occupa della valutazione del servizio dei docenti, è composto da un numero molto ristretto di membri (massimo 4 per le scuole che hanno più di 50 docenti) eletti dallo stesso collegio dei docenti per un anno, ed è incaricato di esprimere valutazioni sul servizio, a richiesta degli interessati.
Il comma 4 dell'articolo in esame sostituisce l'articolo 11 del citato testo unico modificando la composizione, le funzioni e il nome del comitato. Le novità rispetto alla legislazione vigente riguardano:
- la durata del comitato per tre anni scolastici (anziché per uno);
- la composizione del comitato: in particolare, ne entrano a far parte due rappresentanti dei genitori per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e un rappresentante degli studenti e uno dei genitori per il secondo ciclo di istruzione. Al contempo, il numero dei docenti è fissato in due unità, indipendentemente dalle dimensioni dell’organico dei docenti della scuola stessa, e non è prevista la figura di supplenti;
- l’individuazione dei membri del comitato da parte del consiglio di istituto (anziché del collegio dei docenti);
- la previsione di individuazione di un sostituto nel caso in cui il comitato debba valutare il servizio di uno dei suoi componenti, ai sensi dell’articolo 448 dello stesso decreto legislativo n. 297 del 1994;
- la previsione che, per l’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, il comitato sia integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor (che, effettua, ai fini della valutazione, un’istruttoria).
Inoltre, si affida al Comitato il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
- della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica;
- dei risultati ottenuti dal docente o (anche) da un gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli studenti e dell’innovazione didattica e metodologica;
- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nelle attività di formazione del personale.

Articolo 14

(Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento)
L’articolo 14 al comma 1 dispone che i contratti a tempo determinato del personale della scuola (docenti, personale tecnico, amministrativo e ausiliario) per la copertura di posti vacanti e disponibili stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di riforma del sistema di istruzione in esame, non possano superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.
La disposizione intende adeguare la normativa nazionale a quella europea, al fine di evitare l'abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 sui rinvii pregiudiziali relativi alla non corretta applicazione da parte dell'Italia della direttiva 1999/70/CE concernente l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, per quanto riguarda il personale impiegato nella scuola. Nella citata sentenza la Corte di giustizia dell'Unione europea ha concluso che l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo(2) .
Il comma 2 istituisce un Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
2) Sulla questione si veda la Nota breve del Servizio Studi del Senato n. 41 del dicembre 2014, Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 sulla successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e ATA della scuola.

Articolo 15

(Personale scolastico in posizione di comando,distacco, fuori ruolo o utilizzato presso altre amministrazioni pubbliche)
Il comma 1 prevede che il personale della scuola posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge in esame sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, possa transitare, a seguito dello svolgimento di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali.
Il comma 2 conferma anche per l’anno scolastico 2015/2016 il contingente di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi in deroga al limite di 150 unità previsto dall’articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il limite, inizialmente fissato a 300 unità, era stato ridotto a 150 dall’articolo 1, comma 57, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Successivamente è, però, intervenuto l’articolo 57-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha fatto salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica adottati per l’anno scolastico 2013/2014 sulla base delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2013. I medesimi sono stati fatti salvi anche per l’anno scolastico 2014/2015 dall’articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). Così il contingente di personale fuori ruolo rimane a 300 unità anche per il prossimo anno scolastico.

Articolo 16

(Open data)
L'articolo 16 prevede al comma 1 l'istituzione del Portale unico dei dati aperti della scuola.
Il comma 2 definisce la modalità per la pubblicazione (in conformità al vigente codice dell'amministrazione digitale) dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione relativi ai bilanci delle scuole, al Sistema nazionale di valutazione, all'anagrafe dell'edilizia scolastica, ai dati aggregati dell'Anagrafe degli studenti, ai provvedimenti di incarico di docenza, ai piani dell'offerta formativa (compresi quelli delle scuole paritarie) e ai dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciate in formato aperto, nonché dati, documenti e informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e di innovazione del sistema scolastico.
Il Portale, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantisce (comma 3) stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati, compresi quelli relativi al curriculum dei docenti e degli studenti.
Ai sensi del comma 4 il Portale pubblica anche la normativa, gli atti e le circolari, osservando i principi posti dalle disposizioni vigenti relative alla semplificazione normativa e alla trasparenza.
Il comma 5 dispone che gli atti presenti nel Portale - e quindi nella disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - non possano più essere richiesti alle istituzioni scolastiche.
Per la predisposizione del Portale il comma 6 autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2015 e successivamente, per la manutenzione e la gestione ordinarie, la somma di 100.000 euro annui.
Al fine di fornire un supporto alle istituzioni scolastiche, di migliorare in maniera strutturata e sistematica la qualità delle procedure amministrativo-contabili, in particolare su tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale fornendo soluzioni omogenee e conformi alle disposizioni normative vigenti, di rafforzare la rete di comunicazione tra l'amministrazione e le scuole che erogano il servizio e operano sul territorio e di valorizzare la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche, il comma 7 dispone l'avvio, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Le attività previste sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. È stato inoltre previsto (al comma 8) che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a modificare il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44), allo scopo di incrementare l'autonomia contabile delle scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili, alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati (si veda anche l’articolo 22, comma 2, lettera c)).
Il comma 9 autorizza la spesa di 8 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 per potenziare il sistema di valutazione delle scuole, ed in particolare per realizzare rilevazioni nazionali degli apprendimenti, per la partecipazione dell'Italia a indagini internazionali e per l'autovalutazione e le visite valutative delle scuole.
Durante l'esame alla Camera dei deputati è stato soppresso l'articolo 17 dell’Atto Camera n. 2994-A (articolo 15 dell’originario Atto Camera n. 2994), che includeva le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dal 2016, tra i destinatari del 5 per mille IRPEF.

Articolo 17

(School bonus)
L'articolo 17 istituisce, sul modello dell'Art-Bonus, un credito d'imposta per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese. Ai sensi del comma 1, la misura del credito di imposta per le erogazioni liberali in questione è pari al 65 per cento per quelle effettuate negli anni 2015 e 2016 e al 50 per cento di quelle nel 2017.
Il comma 2 stabilisce che il credito di imposta spetta alle persone fisiche, agli enti non commerciali ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
Il comma 3 prevede che il credito di imposta sia ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i titolari di reddito d’impresa il credito è utilizzabile in compensazione (secondo la disciplina recata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Il comma 4 dispone che per la fruizione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), e il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro, previsto dall’articolo 34 della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Il comma 5 prevede che gli istituti scolastici beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute. Le stesse scuole devono inoltre pubblicare nel proprio sito web e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il dato relativo all’ammontare delle donazioni ricevute, precisandone la destinazione e l’utilizzo. Tale pubblicità dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il comma 6 individua i maggiori oneri derivanti dal credito d’imposta in 7,5 milioni di euro per il 2016, 15 milioni per il 2017, 20,8 milioni per il 2018, 13,3 milioni per il 2019 e 5,8 milioni per il 2020. La copertura è disposta dal successivo articolo 25, alla cui scheda si rinvia.

Articolo 18

(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica. Piano straordinario di verifica dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica)
L’articolo 18 introduce una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
La disposizione riguarda, sostanzialmente, solo le spese sostenute per la frequenza di scuole paritarie con riferimento alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; riguarda anche le scuole statali con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Si ricorda che, come riepilogato nella Nota Prot. 1647 del 25 febbraio 2015, concernente i limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2015/2016, gli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado nell’ambito degli istituti statali sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. Inoltre, con CM 4 gennaio 2006, n. 2 e CM 30 gennaio 2007, n. 13, è stato precisato che l’esonero è stato esteso anche agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Pertanto, le tasse erariali (la cui misura è stata determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1990 e che sono costituite da tassa di iscrizione [€ 6,04], tassa di frequenza [€ 15,13], tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione [€ 12,09], tassa di rilascio dei relativi diplomi [€ 15,13]) sono dovute solo per il quarto e il quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La tassa di iscrizione è esigibile “una tantum”, all’atto dell’iscrizione al quarto anno. In materia di contributi richiesti dalle scuole alle famiglie, si vedano le note MIUR 20 marzo 2012, n. 312 e 7 marzo 2013, n. 593.
Al fine indicato, il comma 1 introduce la lettera e-bis) nell’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), concernente le detrazioni per oneri. La disposizione in commento dispone, inoltre, che rimane fermo il beneficio già previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relativo alla detrazione per le erogazioni liberali finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa per le scuole sia statali che paritarie del sistema nazionale di istruzione, non cumulabile con la detrazione delle spese per la frequenza.
Il comma 2 prevede l’avvio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica. La verifica riguarda, in particolare, la coerenza del piano dell’offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e il rispetto della regolarità contabile, della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Inoltre, la verifica deve individuare prioritariamente le scuole paritarie di secondo grado in cui il numero di diplomati è significativamente diverso dal numero di alunni che frequentano le classi iniziali o intermedie. Prevede, inoltre, la presentazione annuale al Parlamento, da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di una relazione sugli esiti delle attività di verifica. All'attuazione delle predette disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19

(Scuole innovative)
L'articolo 19 è volto a favorire la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale: le scuole oggetto dell’intervento dovrebbero rappresentare modelli all'avanguardia sul territorio nazionale anche sotto l'aspetto dell'uso di tecnologie in ambito didattico.
A tale fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il coordinamento ed impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, un decreto volto a ripartire tra le Regioni le risorse finanziarie indicate nell'ultimo comma dell'articolo in esame per dare attuazione alle 'scuole innovative' e per individuare i criteri in base ai quali acquisire le manifestazioni di interesse espresse dagli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento ed interessati alla realizzazione di nuovi edifici scolastici. Una volta assegnati i fondi alle Regioni, queste hanno un termine di sessanta giorni per selezionare da uno a cinque interventi sul proprio territorio e per segnalarli al Ministero. Le segnalazioni sono sottoposte dal Ministero alla Conferenza Stato-regioni in sede consultiva, e successivamente il Ministero bandisce un concorso con procedura aperta per acquisire proposte progettuali volte a realizzare gli interventi selezionati. Per ogni regione possono essere realizzati più interventi, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, e comunque nel numero di almeno uno per regione. I progetti pervenuti sono valutati da una commissione di esperti cui partecipano la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca (tali componenti non percepiscono né emolumenti né gettoni di presenza). La commissione classifica i progetti selezionati secondo un ordine che determina l'entità del finanziamento. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti che sono risultati vincitori del concorso per l'acquisizione dei progetti stessi, ai sensi dell'articolo 108, comma 6 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Le risorse da ripartire tra le Regioni per la realizzazione delle scuole innovative consistono in una quota parte delle risorse – pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017 – destinate dall’INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ad un piano di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (il cosiddetto 'Sblocca-cantieri'), convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Rispetto alle nuove costruzioni i canoni di locazione, da corrispondere all'INAIL, sono posti a carico dello Stato nella misura di 3 milioni di euro per il 2016, 6 milioni di euro per il 2017 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Articolo 20

(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici)
L'articolo 20 prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica - al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e compiti di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate. Prevede, inoltre, l'accelerazione di alcune procedure, la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica, nonché alcune modifiche alla disciplina dell'utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale destinata all'edilizia scolastica.
Più nel dettaglio, il comma 1 prevede che all’Osservatorio per l’edilizia scolastica partecipa anche la Struttura di missione per l’edilizia scolastica costituita presso la Presidenza del Consiglio e che lo stesso Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha anche compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. Il medesimo comma integra la composizione dell'Osservatorio con la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti; esso infine istituisce la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.
Il comma 2 prevede che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 ed è aggiornata annualmente. La programmazione nazionale sostituisce - per il triennio di riferimento - i piani triennali per l'edilizia scolastica previsti dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La programmazione nazionale, inoltre, è “utile” per l’assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza di edifici scolastici, incluse le risorse di cui:
all’articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico della regione”;
all’otto per mille(3) ;
al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri(4) . Con riferimento alle risorse che, nell’ambito di tale Fondo sono destinate a interventi di adeguamento strutturale e antisismico di edifici scolastici, si prevede che termini e modalità di individuazione degli stessi interventi saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il medesimo comma prevede, infine, che “a tali fini” i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale 2015-2017.
Il comma 3 prevede che le risorse, già previste da talune disposizioni vigenti, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge, sono destinate all’attuazione, nel 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici, individuati nell’ambito della programmazione nazionale, ovvero necessari a seguito delle indagini diagnostiche o sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Sono fatte salve le risorse relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Si evidenzia che per tre delle quattro disposizioni citate in relazione ai finanziamenti - ossia, l’articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, l’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e l’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, che hanno autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui con onere a carico dello Stato per interventi di edilizia scolastica - era già intervenuto l’articolo 7-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. Il testo in esame fa, inoltre, riferimento ai finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Il comma 4 prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni devono fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica finanziati, per il triennio 2007-2009, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), pena la mancata, successiva, assegnazione di ulteriori risorse statali. Le economie accertate all’esito del monitoraggio restano, in tal caso, nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi previsti nella “programmazione regionale predisposta ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128”, nonché, anche in questo caso, agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche di cui all’articolo 21 del disegno di legge in esame, ovvero sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione.
Il comma 5 reca disposizioni volte a far confluire nel Fondo unico per l’edilizia scolastica ulteriori risorse attinenti all’edilizia medesima - riconducibili alla programmazione 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel settore dell’istruzione - da impiegare, in particolare, sulla base della programmazione regionale prevista dal comma 2, nello stesso territorio al quale erano destinate.
Il comma 6 limita l’efficacia delle misure sanzionatorie da applicare agli enti locali nel 2015 in caso di mancato rispetto degli obiettivi finanziari del patto di stabilità 2014, per gli enti che abbiano sostenuto, in tale anno, spese per l’edilizia scolastica. Gli enti locali interessati comunicano le spese sostenute nel 2014 per l'edilizia scolastica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Più in particolare, il comma mitiga l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio(5) o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, diminuendo l’entità del taglio delle risorse di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta dagli enti locali nel corso del 2014(6) . La riduzione della sanzione non si applica, tuttavia, qualora le spese da portare in riduzione della sanzione da applicare nel 2015 siano le medesime che l’ente abbia già escluso dal computo del saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per il 2014.
Il comma 7 reca disposizioni finalizzate a consentire la prosecuzione ed il completamento dei piani straordinari di messa in sicurezza degli edifici scolastico sia attraverso il riutilizzo delle risorse non impiegate sia mediante l’accelerazione delle procedure. Al fine di assicurare la prosecuzione ed il completamento degli interventi del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (istituito dall’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) il comma in esame, ai primi quattro periodi, consente agli enti beneficiari l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. L’utilizzo delle economie è consentito previa rendicontazione dei lavori eseguiti da presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Le modalità da seguire nella rendicontazione sono pubblicate sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (secondo periodo). In caso di mancata rendicontazione nel termine indicato, è precluso l’utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell’ente, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della rendicontazione dei lavori eseguiti (terzo periodo). Inoltre, il quarto periodo del comma in esame dispone che le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono destinate dal CIPE, secondo modalità individuate dallo stesso, alla programmazione nazionale 2015-2017, nonché, anche in tal caso, agli interventi che si rendano necessari all’esito delle indagini diagnostiche, ovvero sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
I successivi periodi del comma 7 riguardano il Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e alla delibera CIPE n. 6/2012. In particolare, al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi di interventi riconducibili al Piano straordinario stralcio di cui si è detto, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 183 del 2011 con la sopracitata delibera CIPE n. 6/2012, il quinto periodo del comma 7 prevede il silenzio-assenso in relazione al parere richiesto ai Provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari. Viene infatti stabilito che il parere si intende positivamente reso entro 30 giorni dalla richiesta, ovvero 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per quelli presentati precedentemente. I periodi successivi al quinto del comma in esame prevedono che gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse revocate sono destinate dal CIPE ad interventi compresi nella programmazione nazionale 2015-2017, secondo le modalità definite dal medesimo Comitato.
I commi da 8 a 11 recano novelle a varie disposizioni finalizzate a: rinnovare modalità e termini di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità destinate agli interventi di edilizia scolastica; accelerare le procedure relative agli interventi di “estrema urgenza”; prorogare l’entrata in vigore delle procedure di centralizzazione degli acquisti per tutti i comuni non capoluogo di provincia.
Il comma 12 prevede che le risorse per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole (stanziate con l’articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - legge finanziaria 2010), per le quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della legge, sono destinate alla programmazione nazionale 2015-2017, nonché, anche in tal caso, agli interventi che si rendano necessari all’esito delle indagini diagnostiche, ovvero sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
Il comma 13 dispone, per le misure previste dall’articolo in esame, l'applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dedicato alle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.
Il comma 14 prevede che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili, individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
I commi 15 e 16 novellano l'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 in materia di mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria. Il comma 15 introduce due nuovi commi 2-bis e 2-ter. Essi estendono alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la possibilità di essere autorizzate (direttamente) alla stipula di mutui per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico relativi ad immobili di proprietà pubblica adibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Tale possibilità si aggiunge a quella già prevista a favore delle regioni, con riferimento agli stessi immobili, dall’articolo 10 oggetto di modifiche. La procedura per la stipula dei mutui trentennali ricalca quella già prevista dal comma 1 dell’articolo 10 citato, con l’eccezione del coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora non previsto. In particolare, si prevede che le istituzioni AFAM possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Per la copertura degli oneri vengono stanziati contributi pluriennali nel limite di 4 milioni di euro annui per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2016, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativa sempre a interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM. I soggetti con i quali è possibile stipulare i mutui sono gli stessi già previsti per le regioni. L’individuazione delle modalità di attuazione della disposizione è demandata ad un decreto interministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 16 incrementa da 40 a 50 milioni di euro annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016 (mantenendo la cifra di 40 milioni per il 2015) l’importo dei contributi pluriennali previsti dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 per gli interventi di edilizia scolastica, universitaria e AFAM.
3) L’articolo 1, comma 206, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha introdotto tra le finalità cui può essere destinato l'8 per mille del gettito IRPEF gli interventi straordinari relativi a ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. È quindi intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172 concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale.
4) Il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio è stato istituito dall’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L’articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha poi previsto che lo stesso è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dal 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.
5) Per i comuni, a seguito della soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, disposta ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in conseguenza della nuova disciplina dell’IMU, la riduzione delle risorse deve intendersi riferita al Fondo di solidarietà comunale.
6) In base all’articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità comporta, per gli enti locali inadempienti, nell’anno successivo all’inadempimento, oltre alla sanzione di cui sopra, anche l’applicazione delle ulteriori seguenti sanzioni:
divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio degli impegni effettuati nell’ultimo triennio;
divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti;
divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
riduzione del 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.

Articolo 21

(Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici)
L'articolo 21 prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.
In particolare, il comma 1, oltre ad autorizzare la spesa suddetta, dispone che le indagini diagnostiche possono essere cofinanziate dagli enti locali proprietari degli edifici.
Il comma 2 prevede che un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisca le modalità e i termini per l’erogazione dei finanziamenti agli enti locali, tenuto conto anche della vetustà degli edifici scolastici interessati.
Il comma 3 prevede che possano essere finanziati a valere sulle risorse di cui all’articolo 20, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12, gli interventi di messa in sicurezza ritenuti necessari a seguito delle indagini diagnostiche disposte dalla legge in esame, nonché di quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 ai sensi dell'intesa sottoscritta il 28 gennaio 2009 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2009, previa acquisizione dei risultati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 22

(Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione)
L'articolo 22 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni della stessa legge (comma 1). Ai sensi del comma 3, i decreti legislativi sono adottati, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto (in tutti i casi) con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché (a seconda degli ambiti) con altri Ministeri interessati, previo parere della Conferenza unificata. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il parere deve intervenire entro 60 giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere parlamentare cade nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine di 18 mesi di cui al comma 1, la scadenza stessa è prorogata di 90 giorni.
Il comma 4 prevede che con uno o più regolamenti governativi o ministeriali, emanati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 400 del 1988, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti sui quali interviene il provvedimento in esame, apportando le modifiche necessarie ai fini dell’adeguamento alla disciplina conseguente all’adozione dei decreti legislativi.
Il comma 5 dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive con le medesime modalità e rispettando gli stessi principi e criteri direttivi.
Infine, il comma 6 dispone che dall’attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Prevede, tuttavia, che, nel caso per taluni decreti legislativi si determinino nuovi o maggiori oneri, gli stessi sono emanati “solo successivamente o contestualmente” all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
I principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, che si aggiungono a quelli previsti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 in materia di semplificazione e di riassetto normativo, sono contenuti nel comma 2.
Ai fini del riordino delle disposizioni normative in materia di “sistema nazionale di istruzione e formazione”, la lettera a) del comma 2 concerne la redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni legislative, prevedendo:
l’articolazione e la rubricazione delle disposizioni legislative “incluse nella codificazione” per materie omogenee;
il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni “incluse nella codificazione”, anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguarle all’evoluzione del quadro giuridico nazionale ed europeo;
l’adeguamento delle disposizioni “incluse nella codificazione” alla giurisprudenza costituzionale ed europea;
l’indicazione espressa delle disposizioni abrogate.
I principi e criteri direttivi individuati al fine del riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli nella scuola secondaria – ambito attualmente disciplinato con regolamento ministeriale - e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo sono individuati dalla lettera b). In particolare si prevede l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione. Più specificamente, il percorso si articola: in un concorso nazionale riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso; nella stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale; nel conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario; nell'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente; alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente, sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il percorso descritto deve divenire gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale e, dunque, si prevede l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente.
La lettera c) introduce una delega per il riordino della disciplina degli organi dei convitti e degli educandati, con particolare riferimento all'attività di revisione amministrativa e contabile.
La lettera d) riguarda la delega relativa all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. In particolare, si prevede:
che la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione deve essere volta a individuare le abilità residue;
che occorre rivedere i criteri di "inserimento nei ruoli per il sostegno didattico", al fine di garantire che lo studente con disabilità abbia per l'intero ordine o grado di istruzione il medesimo insegnante di sostegno (l'intenzione sembrerebbe, dunque, quella di prevedere dei ruoli separati per i docenti di sostegno);
che occorre garantire l'istruzione domiciliare per i minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, qualora siano temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola.
I principi e i criteri direttivi individuati per la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e il raccordo con i percorsi dell’istruzione e della formazione professionale (ambito attualmente disciplinato con regolamento di delegificazione) prevedono la ridefinizione di indirizzi, articolazioni ed opzioni dell’istruzione professionale e il potenziamento delle attività didattico-laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo-scuola, dei quadri orari degli indirizzi, in particolare nel primo biennio (lettera e)).
Con riferimento alla delega relativa al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni (lettera f)), si prevede che lo stesso è riferito ai servizi educativi per l'infanzia e a tutte le scuole dell'infanzia (invece che alle sole scuole dell'infanzia statali). Inoltre, è stato specificato che la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti riguarda il primo ciclo e che la revisione delle modalità di svolgimento degli esami riguarda sia il primo che il secondo ciclo.
La lettera g) reca un ulteriore criterio con l’obiettivo di rendere effettivo il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali.
Si introduce, inoltre, una delega per la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica, il sostegno della "creatività connessa alla sfera estetica" (lettera h)). Si prevede in particolare:
la promozione dell’accesso - sia amatoriale che professionale – alla formazione artistica, attraverso: l’implementazione della formazione nel settore delle arti nei percorsi scolastici, compresa la scuola dell’infanzia, e la formazione di educatori e docenti in possesso di specifiche abilitazioni e competenze; l’attivazione da parte delle scuole o di loro reti di accordi e collaborazioni, anche con soggetti terzi accreditati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ovvero da regioni o province autonome; il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica e integrata in ambito artistico, musicale, coreutico e teatrale;
il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole medie ad indirizzo musicale (SMIM), nonché la considerazione, nell’offerta formativa della scuola secondaria di primo grado, di altri settori artistici e l’avvio di poli a orientamento artistico e performativo nel primo ciclo di istruzione;
la presenza e il rafforzamento delle arti nell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado. Tale criterio direttivo sembrerebbe già ricompreso nel primo criterio indicato;
il potenziamento dei licei musicali e coreutici e dei licei artistici, implementando progetti e scambi con altri paesi europei;
l’armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell’accesso alle istituzioni AFAM e all’università;
l’incentivazione delle sinergie fra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie;
il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali fra le istituzioni italiane e straniere, anche per la valorizzazione dei giovani talenti;
la sinergia e l’unitarietà degli obiettivi nell’attività dei soggetti preposti.
Alla lettera i) sono dettati principi e criteri direttivi per la revisione, il riordino e l’adeguamento della normativa in materia di istituzioni ed iniziative scolastiche italiane all’estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero. Essi sono i seguenti:
definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione, permanenza in sede del personale docente ed amministrativo.
revisione del trattamento economico del personale docente ed amministrativo.
previsione della disciplina delle sezioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali.
revisione della disciplina dell’insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l’ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale.
Infine la lettera l) prevede:
la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alla funzione formativa e di orientamento della valutazione e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del medesimo ciclo; la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89 (concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici, dei licei, a norma dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Articolo 23

(Deroghe)
I primi quattro commi dell'articolo 23 prevedono alcune deroghe alla normativa vigente in materia di pareri dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola (per l'adozione di regolamenti, decreti e altri atti attuativi delle disposizioni contenute nella legge in esame) nonché delle Commissioni parlamentari (in relazione ai parametri per la determinazione dell'organico dell'autonomia per l'anno scolastico 2015/2016).
Il comma 5 dispone, inoltre, che le previsioni contrattuali contrastanti con quanto previsto dalla legge sono inefficaci.
Secondo i commi 6 e 7, al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della legge in esame alle scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge un decreto stabilendo le norme speciali per tali scuole. Esse riguardano in particolare la formazione iniziale, il reclutamento e l'aggiornamento del personale docente, le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici, il diritto di rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali. Per l'emanazione del decreto e, in generale, per l'attuazione delle disposizioni della legge con riguardo alle scuole slovene o bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.

Articolo 24

(Abrogazione e soppressione di norme)
Secondo la relazione illustrativa dell’originario disegno di legge A.C. n. 2994, l'articolo 24 (23 nel testo originario), “tenuto conto della disponibilità finanziaria nel fondo «La buona scuola» a seguito dell'approvazione della legge di stabilità per il 2015 e della finalizzazione dello stesso, prevede la necessaria abrogazione delle attuali disposizioni legislative che non consentono l'ampliamento della dotazione organica del personale docente”. A tal fine, il comma 1 abroga, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, l’articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Infatti l’articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012 aveva previsto l’emanazione, con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro 60 giorni dalla data della entrata in vigore della legge di conversione, di linee guida finalizzate, fra l’altro a prevedere la costituzione, per ogni istituzione scolastica, di un “organico dell’autonomia” funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola(7) . Aveva, altresì, previsto che l’organico dell’autonomia doveva essere costituito sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio.
Inoltre, sempre a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016, lo stesso comma 1 abroga i commi 8 e 9 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Il citato comma 8 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 dispone che il comitato di verifica tecnico-finanziaria (istituito ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) provvede annualmente al monitoraggio e alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7 - il quale dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 - al fine di adottare eventuali interventi correttivi nel caso di scostamento. Il comma 9 dispone che, per garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal contenimento delle dotazioni organiche, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che prevede la riduzione lineare delle dotazioni complessive di bilancio del Ministero, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, fino a concorrenza degli importi delle economie di spesa indicate ne precedente comma 620.
Il comma 2 novella il già citato decreto-legge n. 98 del 2011: al comma 7 dell'articolo 19 si espunge il riferimento al personale docente dalla disciplina sul limite alle dotazioni organiche ivi prevista.
7) La relazione tecnica del relativo disegno di legge di conversione (A.C. 4940) qualificava l’organico dell’autonomia come “dotazione di personale docente, educativo ed ATA che consenta alle istituzioni scolastiche di far fronte a tutte le esigenze derivanti sia dall’organizzazione delle attività didattiche ordinarie, sia dalle situazioni di fatto che, all’avvio o nel corso dell’anno scolastico, determinino scostamenti dalle previsioni iniziali (variazione di alunni rispetto al valore stimato prima delle iscrizioni, aumento delle certificazioni mediche per il sostegno o assenze brevi e temporanee dei docenti, fenomeni di dispersione scolastica etc.)”.

Articolo 25

(Disposizioni finanziarie)
L’articolo 25 individua i limiti di spesa dell’incremento della dotazione organica del personale docente a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica», individua la copertura finanziaria degli oneri recati dal disegno di legge in esame e prevede la costituzione di un comitato di verifica tecnico-finanziaria. Infine, individua la finestra temporale per la presentazione delle domande per la ricostruzione di carriera del personale scolastico.
Il comma 1 prevede i limiti di spesa per l’incremento della dotazione organica del personale docente a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, rispetto a quella determinata dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge(8) ) e dall’articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativa ai docenti di sostegno.
In particolare, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica del personale docente è incrementata nel limite di:
(le cifre di seguito riportate sono espresse in milioni)
€ 544,18 nel 2015;
€ 1.853,35 nel 2016;
€ 1.865,70 nel 2017;
€ 1.909,60 nel 2018;
€ 1.951,20 nel 2019;
€ 2.012,93 nel 2020;
€ 2.058,50 nel 2021;
€ 2.104,44 nel 2022;
€ 2.150,63 nel 2023;
€ 2.193,85 nel 2024;
€ 2.233,60 su base annua a decorrere dal 2025.
Il comma 2 dispone che nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è iscritto un fondo di parte corrente denominato “Fondo ‘La Buona Scuola’ per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica” con i seguenti stanziamenti:
€ 2.983.000 per il 2015;
€ 313.000 per il 2016;
€ 29.563.000 per il 2017;
€ 10.863.000 per il 2018;
€ 13.763.000 per il 2019;
€ 3.900.000 per il 2020;
€ 3.900.000 per il 2021;
€ 16.923.000 per il 2022.
Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, che può destinare fino ad un massimo del 10 per cento dello stesso ai servizi istituzionali e generali della medesima amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.
Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 22 e 23, 4, comma 7, 7, comma 7, 9, commi 9 e 17, 12, commi 3 e 5, 13, comma 1, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, commi 6 e 9, 19, comma 6, 20, comma 16, e 21, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l’anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l’anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l’anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l’anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l’anno 2021, a 2.933,6 milioni di euro per l’anno 2022, a 2.955,867 milioni di euro per l’anno 2023, a 2.999,087 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3.038,837 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l’anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l’anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l’anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l’anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l’anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede:
a) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l’anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 9.100.000 euro per l'anno 2022, a 31.367.000 euro per l'anno 2023, a 74.587.000 euro per l'anno 2024 e a 114.337.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il comma 4 prevede inoltre che alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l’anno 2015, 362.650.250 euro per l’anno 2016, 376.160.500 euro per l’anno 2017, 404.869.000 euro per l’anno 2018, 449.693.000 euro per l’anno 2019, 459.753.950 euro per l’anno 2020, 357.652.500 euro per l’anno 2021, 335.371.600 euro per l’anno 2022, 312.969.450 euro per l’anno 2023, 292.007.750 euro per l’anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Il comma 5, pur ribadendo le competenze istituzionali di controllo e verifica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, dispone la costituzione tramite decreto interministeriale, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, di un comitato di verifica tecnico-finanziaria, composto da rappresentanti dei due Ministeri, ai quali, in base al comma 7, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. Al comitato è affidato il monitoraggio della spesa concernente l’organico dell’autonomia in relazione all’attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti e l’utilizzo del fondo per il risarcimento (di cui all’articolo 14).
Il comma 6 reca la clausola di salvaguardia finanziaria, prevedendo che, qualora, a seguito della procedura di monitoraggio da parte del comitato di verifica tecnico-finanziaria, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista, sono adottate idonee misure correttive, al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione (ai sensi dell’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Il comma 8 dispone che, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi (prestati antecedentemente alla nomina) agli effetti della carriera, le relative domande del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre di ciascun anno. Per una corretta programmazione della spesa, entro il 28 febbraio dell’anno successivo il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi alle suddette domande.
Il comma 9 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8) La puntualizzazione si è resa necessaria dal momento che l’articolo 24, comma 2 (alla cui scheda di lettura si rinvia) sopprime - nella citata disposizione - il riferimento ai docenti.

Articolo 26

(Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore)
L'articolo 26 reca la clausola di salvaguardia secondo la quale le disposizioni recate dalla legge in esame si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Dispone, inoltre, l'immediata entrata in vigore della legge.

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