martedì 12 maggio 2015

Le modifiche in commissione alla "buona scuola" - 2


La valorizzazione del merito.





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Analizziamo oggi i cambiamenti introdotti all'art. 11 (valorizzazione del merito del personale docente).
Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione (200 milioni distribuiti tra le scuole in relazione alla consistenza dell'organico)

L'art. 11 rafforza il potere del dirigente scolastico nella distribuzione di premi stipendiali, per altro irrisori,  in relazione al merito conseguito nella realizzazione degli obiettivi del piano dell'offerta formativa. La versione originale prevedeva che il dirigente lo facesse, sentito il Consiglio d'Istituto, la modifica apportata in commissione prevede, invece, che lo faccia sentito il cosiddetto Comitato di valutazione, che è un organismo più ampio, ridefinito, rispetto alla versione contenuta nel Testo unico del 1997. 
Si tratta comunque di una responsabilità attribuita, al termine del percorso, in capo esclusivo del dirigente: una responsabilità  da far tremare i polsi al dirigente "responsabile", consapevole, cioè, che si troverà ad intervenire in un campo minato, dove il premio attribuito ad uno potrebbe non stimolare la competitività degli altri (i non premiati), ma spegnerne definitivamente ogni voglia di continuare a impegnarsi seriamente.
Si tratta, inoltre, di una modalità che, in particolari situazioni, rischia di alimentare forme di clientelismo, di ingiustizia, di parzialità, di discriminazione di orientamenti politici, di idee e di modalità di insegnamento, di per sé legittime e produttive, ma non apprezzate al dirigente.   

Come accennavo prima viene cambiato l’art 11 del TU  introducendo una maggiore forma di collegialità, che di per sé è positiva. Infatti la nomina passa dal Collegio Docenti al Consiglio d'Istituto ed entrano a farne parte anche i genitori e gli studenti (per il secondo ciclo).


Ecco la nuova versione del Comitato per la valutazione dei docenti.

  1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato “Comitato”.
  2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
   a) due docenti dell'Istituzione scolastica;
   b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione; ovvero un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.

  3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
   a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
   b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;
   c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

  4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
  5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo,
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il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9.
  6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501».

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