I dettagli della "Buona scuola"
Questa non è una riforma, è un'aggiustatina Camilleri
E non chiamatela riforma Tullio De Mauro
Dopo il lavoro della commissione istruzione, il 20 maggio la Camera ha approvato il DDL cosiddetto della Buona scuola, apportando qualche limitata modifica di puro restyling. All'appello dei favorevoli sono mancati una trentina di voti della minoranza del PD, che non ha partecipato alla votazione. Tra loro alcuni come Fassina minacciano l'uscita dal partito se nulla cambierà in Senato, altri come Bersani sembrano già accontentarsi di altre secondarie operazioni di restyling. Totalmente contrari SEL per i motivi che leggete qui e il M5S, alla rincorsa elettorale del mondo della scuola, deciso ad abbandonare il PD, e, udite udite anche Forza Italia, umiliata probabilmente per quello che Renzi ha fatto e a loro non è riuscito.
Questa non è una riforma, è un'aggiustatina Camilleri
E non chiamatela riforma Tullio De Mauro
Dopo il lavoro della commissione istruzione, il 20 maggio la Camera ha approvato il DDL cosiddetto della Buona scuola, apportando qualche limitata modifica di puro restyling. All'appello dei favorevoli sono mancati una trentina di voti della minoranza del PD, che non ha partecipato alla votazione. Tra loro alcuni come Fassina minacciano l'uscita dal partito se nulla cambierà in Senato, altri come Bersani sembrano già accontentarsi di altre secondarie operazioni di restyling. Totalmente contrari SEL per i motivi che leggete qui e il M5S, alla rincorsa elettorale del mondo della scuola, deciso ad abbandonare il PD, e, udite udite anche Forza Italia, umiliata probabilmente per quello che Renzi ha fatto e a loro non è riuscito.
Ma vediamo i contenuti attuali, i commenti in rosso, fermandoci su quelli più controversi, mentre la sintesi completa si può trovare in questo link a Montecitorio.
• L'introduzione della programmazione triennale dell'offerta formativa. Nel Piano triennale le scuole indicheranno il fabbisogno di personale docente e ATA (per quest'ultimo, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal D.P.R. 119/2009), nonchè le infrastrutture e le attrezzature materiali di cui hanno bisogno per l'espansione dell'offerta formativa. Obiettivi di quest'ultima sono, fra gli altri, il potenziamento dell'insegnamento linguistico in italiano e in altre lingue europee, anche tramite l'utilizzo della metodologia CLIL, il potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, di musica e arte, giuridiche ed economiche, digitali, lo sviluppo delle discipline motorie, nonché l'apertura pomeridiana della scuola, il contrasto della dispersione scolastica e della discriminazione, l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro, la riduzione del numero di alunni per classe, l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda (L2) per alunni e studenti di cittadinanza e/o di lingua non italiana, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'educazione alla parità di genere, la definizione di un sistema di orientamento.
Il piano è predisposto dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione definiti dal dirigente scolastico, ed è approvato dal consiglio di istituto (art. 2). Facile obiettare che la maggior parte degli interventi ipotizzabili in questo piano necessitano di un enorme quantità di fondi, che i 3 miliardi assegnati non sono in grado di assicurare, visto che si parla non solo di personale, ma anche di edilizia, consumi, formazione. Il piano triennale rischia quindi di restare una pura esercitazione cartacea di mediazione tra i diversi attori coinvolti. L'altra obiezione assai facile, in termini di finanziamento, è che i 3 miliardi sono meno di un terzo di quanto è stato sottratto alla scuola dalla Gelmini in poi.
• L'istituzione dell'organico (docente) dell'autonomia, composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che, dall'a.s. 2016-2017, sarà determinato con decreti interministeriali ogni tre anni, su base regionale. I ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in ambiti territoriali, la cui ampiezza - inferiore alla provincia o alla città metropolitana - dovrà essere definita entro il 31 marzo 2016.
L'organico sarà ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli ambiti territoriali presenti nella regione e assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale dell'offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili.
Entro il 30 giugno 2016 dovranno costituirsi reti fra scuole dello stesso ambito territoriale. Le reti saranno finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali, di interesse territoriale. Gli accordi di rete dovranno individuare, fra l'altro, i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti della rete, nel rispetto delle disposizioni in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonchè di assistenza e integrazione delle persone con disabilità.
Per l'a.s. 2015/2016, gli ambiti territoriali avranno estensione provinciale e l'organico dell'autonomia comprenderà l'organico di diritto, l'adeguamento della dotazione organica di diritto alla situazione di fatto, i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento (art. 8).
ll personale della dotazione organica dell'autonomia sarà tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (art. 8) e potrà essere utilizzato per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni (art. 9);
• l'attribuzione al dirigente scolastico del compito di conferire incarichi triennali, rinnovabili, ai docenti assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi e valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionali. Possono essere svolti colloqui. I criteri adottati per il conferimento degli incarichi, gli incarichi conferiti e il curriculum dei docenti sono pubblicati sul sito internet delle scuole. In ogni caso, nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico deve dichiarare l'assenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati all'ambito territoriale.
Nel caso di più proposte di incarico, è il docente che sceglie. Per i docenti che non hanno ricevuto o accettato proposte, provvede l'ufficio scolastico regionale (art. 9).
I docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza (salvo nel caso di mobilità territoriale o professionale che, dall'a.s. 2016/2017, opererà fra gli ambiti professionali) (art. 8).
Sono gli articoli più contestati dai docenti e dalla sinistra e da tutti i docenti che guardano con terrore alla consistenza culturale, organizzativa e relazionale di alcuni loro attuali dirigenti. Il rafforzamento del potere dei dirigenti viene visto in modo negativo, oltre che per la notevole incidenza di "casi umani" all'interno della dirigenza, anche e soprattutto per la filosofia aziendalista (l'uomo solo al comando) che la sottende, mutuata, come sostiene Stefano Rodotà, dalla visione complessiva del potere di Renzi.
• L'avvio, per l'a.s. 2015/2016, di un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che presentino domanda. I soggetti interessati esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della necessaria specializzazione, e quelli comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza fra tutti gli ambiti territoriali (art. 10);
• l'assunzione, dal 1° settembre 2016, e per i successivi anni scolastici, fino a totale assorbimento, degli idonei del concorso del 2012 (art. 10);
• l'indizione, entro il 1° ottobre 2015, di un concorso per l'assunzione di (ulteriori) docenti, con attribuzione di un maggior punteggio al titolo di abilitazione all'insegnamento e al servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni.
Prevede, altresì, che le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria continueranno ad essere usate per il 50% degli accessi, fino a totale scorrimento e che le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola secondaria perderanno efficacia dal 1° settembre 2015 se esaurite (art. 10).
Con riferimento al termine di durata dei contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, prevede che il limite dei 36 mesi si applica solo ai contratti che saranno stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (art. 14).
L'avvocatura civile italiana ha già iniziato a brindare.
Ulteriori previsioni relative ai docenti riguardano:
• il periodo di formazione e prova, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo. La valutazione di tale periodo sarà effettuata dal dirigente scolastico, sentendo il Comitato per la valutazione dei docenti, di cui entreranno a far parte anche genitori e, per il secondo ciclo di istruzione, studenti (artt. 11 e 13).
Nulla é cambiato rispetto a prima, tranne la nuova formula per la costituzione del comitato di valutazione: nominato dal Consiglio d'Istituto, con la presenza dei genitori e per le superiori degli studenti.
• L'istituzione, dal 2016, di un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo.
Le risorse, ripartite su base territoriale, saranno assegnate dal dirigente scolastico sulla base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione (art. 13).
E' forse l'aspetto peggiore della legge, quello che mio parere farà franare l'intero impianto difficoltosamente affermatosi nel tempo, nella scuola italiana della libertà dell'insegnamento e dell'assunzione di responsabilità collegiali. vedi anche:
Il dirigente premia i migliori
Le risorse, ripartite su base territoriale, saranno assegnate dal dirigente scolastico sulla base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione (art. 13).
E' forse l'aspetto peggiore della legge, quello che mio parere farà franare l'intero impianto difficoltosamente affermatosi nel tempo, nella scuola italiana della libertà dell'insegnamento e dell'assunzione di responsabilità collegiali. vedi anche:
Il dirigente premia i migliori
A livello di agevolazioni fiscali, il testo modificato prevede (artt. 18-19):
• un credito d'imposta del 65% per il 2015 e il 2016 e del 50% per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti;
• una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a € 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonchè delle scuole paritarie e statali del secondo ciclo di istruzione.
E' stata, invece, soppressa la possibilità di destinazione del 5 per mille alle scuole statali e paritarie, dal 2016 (art. 17).
Buona la detrazione fiscale per le donazioni al sistema scolastico in generale e l'abolizione dell'osceno 5 per mille che avrebbe punito le scuole più povere oltre che danneggiare il volontariato sociale che su queste entrate conta molto.
Buona la detrazione fiscale per le donazioni al sistema scolastico in generale e l'abolizione dell'osceno 5 per mille che avrebbe punito le scuole più povere oltre che danneggiare il volontariato sociale che su queste entrate conta molto.
Deleghe al Governo da realizzare entro 18 mesi:
la redazione di un nuovo testo unico - l'insegnamento nella scuola secondaria - per il quale si prevede l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione - l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, i percorsi dell'istruzione professionale, il (nuovo) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, (con quali fondi?) la definizione dei livelli essenziali del diritto allo studio, le scuole italiane all'estero, le modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo e le modalità di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo.
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