lunedì 11 maggio 2015

Le modifiche in commissione alla "buona scuola"



La scuola non funziona se è in mano ai sindacati. 










Affermazione verissima quella della ministra, che fa il paio, però,  con la seguente: la scuola non funziona se in mano ad incompetenti (di scuola e di politica) come la ministra Boschi. 
Ma proprio mentre la ministra va ripetendo il mantra renziano ormai abusato " ascoltiamo tutti poi facciamo come c.... vogliamo noi",  la commissione cultura della Camera ha apportato alcune modifiche al disegno di legge sedicente della " buona scuola": poche e secondarie che correggono le più vistose incongruenze e le pretese più assurde e irrealizzabili.
Oggi iniziamo dal ruolo del dirigente cioè con il contestatissimo articolo 7. 


Sostituiti  i commi 2 e 3 con i seguenti: 

  2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possegga titoli di studio, validi per l'insegnamento della disciplina, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire. 

  3. La proposta di incarico da parte del dirigente avviene in coerenza con il piano dell'offerta e sulla base dei seguenti criteri: a) durata triennale e rinnovabile per ulteriori cicli triennali; b) conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui; c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica. L'incarico è conferito con l'accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, l'ufficio scolastico regionale provvede ad assegnarli d'ufficio alle istituzioni scolastiche. Provvede altresì a conferire l'incarico ai docenti non destinatari di alcuna proposta.



Sostituire il comma 5, con il seguente: 

  5. I dirigenti scolastici possono individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano nel supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. I docenti individuati costituiscono lo staff del dirigente scolastico. 




6-bis. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d'istruzione di appartenenza. 

7.3000. (Nuova formulazione) Relatrice.


E dulcis in fundo: La sanatoria anche per i dirigenti:


  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: 

  7-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi a dirigente scolastico di cui al successivo comma 7-ter, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. 

  7-ter. Il decreto di cui al comma 7-bis riguarda: 

   a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011; 
   b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4aserie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

  7-quater. Le graduatorie regionali, di cui all'articolo 17, comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 8 novembre 2013, n. 128, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 7-bis, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4o serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 7-bis

  7-quinquies. Per le finalità di cui al comma 7-bis, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 7-ter, lettera a) che, nell'anno scolastico 2014-2015 hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale d'esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici. 

  7-sexies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

7.0.1000. (Nuova formulazione) Rocchi, Carocci, Mazzoli, Parrini, Cenni, Lorenzo Guerini, Malpezzi, Fassina, Fabbri.
  



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