La scuola non funziona se è in mano ai sindacati.
Affermazione verissima quella della ministra, che fa il paio, però, con la seguente: la scuola non funziona se in mano ad incompetenti (di scuola e di politica) come la ministra Boschi.
Ma proprio mentre la ministra va ripetendo il mantra renziano ormai abusato " ascoltiamo tutti poi facciamo come c.... vogliamo noi", la commissione cultura della Camera ha apportato alcune modifiche al disegno di legge sedicente della " buona scuola": poche e secondarie che correggono le più vistose incongruenze e le pretese più assurde e irrealizzabili.
Oggi iniziamo dal ruolo del dirigente cioè con il contestatissimo articolo 7.
Sostituiti i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica,
propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di
riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti. Il
dirigente scolastico può utilizzare il personale docente in classi di concorso
diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possegga titoli di studio, validi
per l'insegnamento della disciplina, percorsi formativi e competenze
professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
3. La proposta di incarico da parte del dirigente avviene in coerenza con il
piano dell'offerta e sulla base dei seguenti criteri: a) durata
triennale e rinnovabile per ulteriori cicli triennali; b)
conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il curriculum,
le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di
colloqui; c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e
dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione
scolastica. L'incarico è conferito con l'accettazione della proposta da parte
del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione
fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso
di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, l'ufficio
scolastico regionale provvede ad assegnarli d'ufficio alle istituzioni
scolastiche. Provvede altresì a conferire l'incarico ai docenti non destinatari
di alcuna proposta.
Sostituire
il comma 5, con il seguente:
5. I dirigenti scolastici possono individuare nell'ambito dell'organico
dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano nel supporto
organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. I docenti individuati
costituiscono lo staff del dirigente scolastico.
6-bis. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le
sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino
a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in
gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado
d'istruzione di appartenenza.
7.3000. (Nuova formulazione) Relatrice.
E dulcis in fundo: La sanatoria anche per i dirigenti:
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei
possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi a dirigente
scolastico di cui al successivo comma 7-ter, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova
scritta finale, finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.
7-ter. Il decreto di cui al comma 7-bis riguarda:
a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle
graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di
procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale,
relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti
scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del
15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno
nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in
vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso
legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4aserie
speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della
procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
7-quater. Le graduatorie regionali, di cui
all'articolo 17, comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 8 novembre 2013, n. 128, nelle
regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 7-bis,
sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente
scolastico indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 4o serie speciale n. 56
del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi
formativi di cui al medesimo comma 7-bis.
7-quinquies. Per le finalità di cui al comma 7-bis, oltre
che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già
positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 7-ter,
lettera a) che, nell'anno scolastico 2014-2015 hanno prestato
servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione
speciale d'esame consistente nell'espletamento di una prova orale
sull'esperienza maturata anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso
del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale
prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti
scolastici.
7-sexies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi
precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
7.0.1000. (Nuova formulazione) Rocchi, Carocci,
Mazzoli, Parrini, Cenni, Lorenzo Guerini, Malpezzi, Fassina, Fabbri.
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