lunedì 5 maggio 2014

Speciale referendum

Svizzera la patria dei referendum 














Di seguito il testo del mio intervento in consiglio. In realtà il discorso pronunciato a braccio, perché l'argomento era fortemente sentito e non poteva essere affrontato con una monotona lettura, si discosta leggermente dal testo scritto, ma la sostanza è la stessa. Sull'assenza della materia urbanistica dai referendum non sono assolutamente d'accordo allora e ora, ma il referendum non è un totem intoccabile: le cose più gravi, a Mestrino sono altre (assenza di coinvolgimento della popolazione, assenza di commissioni consiliari, debolezza della comunicazione istituzionale ecc.)
Questo è lo statuto predisposto dalla giunta Pedron, le nostre proposte accettate sono importanti, ma questo non è il nostro statuto: è uno statuto discusso e votato in una condizione di forte minorità, di meglio non si poteva fare. Se qualcuno vuole continuare a dire che a Mestrino c'è il partito unico, tanto per seguire il copione nazionale, faccia pure, ma finirà col parlare a se stesso.

L'intervento.
L’articolo 6 del Testo unico sulle leggi degli enti locali 267/2000, nel disciplinare i contenuti e le modalità di approvazione degli statuti degli enti locali, prevede al comma 2 che lo Statuto del comune e della provincia, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, stabilisca “le forme della partecipazione popolare” all'amministrazione locale.
Il successivo articolo 8, nello specificare le forme con cui si attua la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell’ente, precisa che nello Statuto “devono essere previste” forme di consultazione popolare, nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati. L’ultimo periodo del comma 3 aggiunge: “Possono essere altresì previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini”.
Vediamo cosa prevede il nuovo statuto in proposito di espressione della volontà popolare e diritti del cittadino

ART. 31. 
“La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione viene richiesta da almeno il 10 per cento della popolazione interessata con capacità elettorale, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento.
3. La consultazione riguarda o l’intera popolazione del Comune, oppure gli abitanti di un quartiere, frazione o ambiti delimitati del territorio comunale, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica della consultazione. La consultazione può essere effettuata anche a mezzo di questionari, indagini campione o altri modi definiti da apposito Regolamento.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

ART. 32 REFERENDUM
1. In materie di esclusiva competenza comunale sono ammessi i referendum consultivo, propositivo ed abrogativo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una uni-ca questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell’opinione pubblica.
3. Non sono ammessi i referendum sulle seguenti materie:
- la revisione dello Statuto del Comune;
- regolamento del Consiglio Comunale;
- strumenti urbanistici generali e piani attuativi;
- disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche del personale e variazioni;
- tributi locali e tariffe;
- designazione e nomina dei rappresentanti del Comune

Nello Statuto di fatto non è  prevista alcuna forma di partecipazione, se non quella richiesta dagli stessi cittadini. Discorso a parte le forme di pubblicità, di  consultazione e di concertazione previste dalla legge regionale 11 sull'urbanistica e il territorio. 
Proprio queste norme di per sé partecipative hanno indotto alcuni comuni a limitare l’ammissibilità dei referendum alla materia urbanistica. Si sostiene infatti da parte di taluni, e con qualche ragione, che il referendum anche solo consultivo potrebbe essere un inutile doppione di tutte le forme di garanzia già previste dalla legge urbanistica.
Già! Ma questo discorso può funzionare dove la popolazione è effettivamente e concretamente consultata periodicamente o sulle scelte più significative; dove esiste una commissione urbanistica che coinvolga la minoranza, dove ci sono strumenti informativi tradizionali e moderni più efficaci di quelli di Mestrino.
Qui l’adempimento formale svuota la sostanza, si sorvola anche su possibili forme di coinvolgimento informale, e la questione della riqualificazione di Arlesega insegna; quanti incontri avete fatto? uno e solo perchè ViviMestrino ne aveva già convocato uno autonomamente.  Si inibiscono, per chiudere il cerchio, altri tipi di interventi come il referendum consultivo su materie importanti.  Il quadro si chiude se si considera anche il fatto che a Mestrino non esistono commissioni consiliari, che a nostro parere costituiscono la forma più diretta e istituzionale di coinvolgimento della popolazione, attraverso i suoi rappresentanti. E’ appena il caso di ricordare che a norma di Statuto i consiglieri comunali, a qualunque parte appartengono, rappresentano la cittadinanza. 
La commissione statuto, come tutte le commissioni, avrebbe avuto un valore enorme se almeno in questa sede i partecipanti si fossero spogliati dell’appartenenza e avessero ragionato in termini generali, guardando al futuro, alle garanzie di tutte le parti, che prima o poi si possono sempre invertire o frammentare.
L’assenza della materia urbanistica dal referendum sigilla, invece, un modo di intendere la vita politica, la partecipazione: chi mai convocherebbe un referendum, in un ambito locale così ristretto, se esistessero in alternativa altre e più dirette forme di partecipazione, di coinvolgimento o quanto meno di informazione. 
In mancanza di tali strumenti e in presenza di un’applicazione meramente burocratica e formale degli adempimenti previsti dalla legge urbanistica, la limitazione dell’istituto referendario  costituisce una tenaglia che ha come unico scopo quello di riaffermare la volontà del qui comando io, faccio io per il vostro bene e per i vostri interessi: ci rivediamo alle prossime elezioni.
Ma la democrazia, anche se questo è il trend corrente a livello locale e purtroppo anche a livello nazionale, non funziona così!!

Vedi anche: fede e ragione 

2 commenti:

  1. Coerenzie. Se una cosa che mi viene proposta non la ritengo accettabile non c'è mezza misura non c'è compromesso. Lei ha scritto diversi post a riguardo perché chiaramente l'ha turbata avere dovuto prendere una decisione tortocollo. Comprensibile, ma purtroppo queste scelte portano in grembo il seme della corruzione. E contro il dna purtroppo solo madre natura può fare il suo corso. Certo non lo si augura a nessuno ma stia attento che finite le unghie nell'arrampicata sugli specchi inizia ad uscire il sangue. Cosa preziosa di questi tempi, meglio preservarsi.

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