Massimo Villone |
La sentenza disattesa
La soglia minima del 35%, in tempi attuali configurerebbe un ulteriore elemento distorsivo della volontà popolare. Con un livello di astensionismo pari al 40%, un partito o una coalizione che conseguisse il 35% dei voti espressi, si troverebbe di fatto ad avere una maggioranza spropositata in aula, pur avendo ottenuto il consenso di appena il 35% del 60% dei votanti, cioè il gradimento di poco più del 20% degli elettori!!PM
Fu vera e profonda sintonia tra Renzi e Berlusconi? Vorremmo dubitarne, anche se la proposta approvata dalla direzione del Pd ha subito avuto il «sincero e pieno apprezzamento» di Berlusconi. Ma poco importa. Conta invece capire se la proposta è compatibile con la Costituzione.
Dobbiamo anzitutto considerare che con la sentenza 1/2014 la Corte costituzionale ha trasformato il tema elettorale da questione sostanzialmente rimessa alla decisione legislativa e delle forze politiche in una questione di diritti fondamentali giustiziabili davanti alla stessa Corte.
Quei diritti — in specie gli artt. 48, 49, 51 — qualificano la Repubblica come democratica, e assicurano la rappresentatività delle sue istituzioni. Dopo la sentenza, l’intervento del legislatore deve trovare giustificazione in un obiettivo costituzionalmente accettabile (principio di necessità) e raggiungere l’obiettivo con il minimo di non arbitrario sacrificio (principio di ragionevolezza e proporzionalità). In ogni caso, senza ledere il nucleo prescrittivo incomprimibile del diritto stesso. Non bastano più a sostenere una proposta i mantra del bipolarismo e della governabilità.
Veniamo alla proposta: tre soglie di accesso al 5, 8 e 12%; premio di maggioranza del 18% con soglia del 35%, e fino a concorrenza del 55% dei seggi; doppio turno per il premio se nessuno raggiunge il 35% dei voti; minicollegi e liste bloccate brevi, con primarie per la scelta dei candidati. Si direbbe un sistema a metà strada tra il Porcellum e il sindaco d’Italia, con soglie per l’accesso e per il premio accortamente costruite sui sondaggi secondo le convenienze dei due partiti maggiori.
Due le domande: se la proposta è costituzionalmente compatibile, e se funziona.
Sul primo punto il dubbio di incostituzionalità è forte. Il mix tra alti sbarramenti, forte premio di maggioranza e doppio turno rende l’accesso alle istituzioni rappresentative un percorso minato per tutti, salvo i due maggiori partiti destinati a confrontarsi nell’eventuale ballottaggio. E non sembra un obiettivo costituzionalmente accettabile che una legge elettorale sia volta a favorire decisivamente questo o quel partito, conducendo alla sterilizzazione di consensi ricevuti da altri partiti. Né sembra necessaria, ragionevole e proporzionata la compressione dei diritti — pur sempre diritti fondamentali della persona — in funzione dell’interesse dei partiti maggiori. Una soglia di sbarramento volta a ridurre la frammentazione non è di per sé costituzionalmente preclusa. Ma altra cosa è inserire una soglia molto alta in un meccanismo volto a concentrare la competizione politica tra due sole forze di grandi dimensione. Per di più prendendo, conclusivamente, chi ha il 35% dei voti per dargli con operazione puramente aritmetica il 53% dei seggi, con il parallelo effetto di dividere il 47% dei seggi tra chi ha collettivamente conseguito il 65% dei voti. La distorsione della rappresentanza è forte, certa e predeterminata.
Anche sulle liste bloccate brevi pesa l’ombra della incostituzionalità. Comunque sottraggono — sommandosi — l’intera rappresentanza politica alla scelta dell’elettore. Che inoltre, non volendo sostenere una presenza sgradita tra i componenti di una lista, deve cambiare il voto, o non votare affatto. Effetti negativi per niente corretti dalla previsione di primarie. Non essendoci identità di platea tra votanti nelle primarie ed elettori, il problema della preclusione di ogni scelta per l’elettore rimane tal quale.
Ma, almeno, funziona? Probabilmente no. L’esperienza del doppio turno per i sindaci ha evidenziato come il premio di maggioranza esalti la frammentazione e spinga ad anticipare già al primo turno la formazione di coalizioni. Le schede elettorali sembrano lenzuoli. Gli effetti negativi rimangono, incluso in specie il ricatto dei partitini. Mentre la distorsione sulla rappresentatività dei consigli comunali può essere fortissima.
Sono da tempo convinto che la vera risposta è abbandonare l’opzione di un sistema elettorale che conceda decisivi e artificiosi vantaggi a questo o quel partito. Ripristinare una rappresentanza che in principio riconosca a ciascun soggetto politico una presenza nelle istituzioni commisurata al consenso. E dare voce, non negare la parola, soprattutto quando la politica è chiamata a scelte difficili e dolorose, come oggi accade in tempi di grave crisi. La governabilità è un bene importante, che va però riferito non solo alle istituzioni, quanto al paese.
Renzi ha anche offerto un contentino a Letta, con una riforma del senato che può dare al governo l’agognato anno di vita. Peccato che sia una proposta pessima. Un senato non elettivo: che differenza c’è con una camera di nominati? Meglio chiuderlo. O, forse, meglio aprire le teste a qualche pensiero veramente innovativo. Questa sì che sarebbe una riforma.
Massimo Villone,
Estratto dalla sentenza
Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, inserite nel sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005, in quanto combinato con l’assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio, è pertanto tale da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.). Esso, infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961) ed assume sfumature diverse in funzione del sistema elettorale prescelto. In ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali pure è contemplato detto principio e non è costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare (BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012; ma v. già la sentenza n. 197 del 22 maggio 1979 e la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952).
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