Un pericoloso vuoto normativo
La serata di Rubano con Beppino Englaro e i professori Benciolini e Palermo, oltre a chiarire tutti gli aspetti e i recentissimi sviluppi della vicenda di Eluana Englaro, ha fornito interessantissimi spunti sulle procedure, le aperture e le possibili condivisioni delle scelte, già possibili da adesso, a normativa vigente.
E' ormai definitivamente consolidato il principio della condivisione e della libera scelta da parte dei malati in grado di interagire, come per altro previsto dall'art. 32 della Costituzione.
Era e rimane aperto il problema delle disposizioni anticipate di fine vita, la cui applicazione normativa viene richiesta da più parti come logico e conseguente corollario dell'evoluzione recente della giurisprudenza, dei codici di deontologia medica, della Convenzione di Oviedo (ancora colpevolmente non recepita dall'Italia) e del comune sentire della maggioranza della popolazione italiana.
Siamo di fronte a un vuoto normativo prolungato e preoccupante; i politici non possono più non decidere, continuando per altro a lamentarsi dei progressi e dell'evoluzione della giurisdizione, che sempre più spesso, nei casi concreti della vita, è chiamata a fare opera di supplenza.
La dichiarazione anticipata di trattamento, comunemente definita testamento biologico, non è attualmente prevista dal sistema legislativo italiano.
L'ultima traccia di un impegno innovatore in tal senso si ha nella scorsa legislatura dove è stato approvato dalla Camera un DDL in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Dopo il ritorno al Senato, per la seconda lettura, se ne sono perse le tracce...
Ma già quel disegno di legge, evidentemente frutto di arzigogolati e anticipatori compromessi, contiene, a fianco di assai evolute enunciazioni, alcuni elementi "oscurantisti" come ad esempio il comma 4 dell'art. 3 che prescrive tassativamente che "la nutrizione e l'idratazione artificiale devono essere mantenute sino alla fine della vita e non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento."
E' evidente come in questo passaggio si riversa tutta la forza impietosa del pregiudizio ideologico e della prevaricazione di un credo religioso, per altro vacillante, sul diritto positivo.
La questione dell'idratazione e della nutrizione artificiale è tabù solo per i nostri politici; infatti la scienza medica le ha chiaramente e definitivamente identificate come terapia, Vedi: Documento SINPE, società italiana di nutrizione parenterale ed enterale.
Se la nutrizione parenterale è una terapia medica, logica e diritto vogliono che come tale possa essere legittimamente rifiutata, come per altro hanno sostenuto, argomentando, tutte le ultime sentenze sul caso Englaro, inclusa quella del Consiglio di Stato del 3 settembre scorso, che stigmatizza l'operato del Formigoni.
Per concludere, come assicurarsi attualmente che le proprie volontà siano rispettate anche in condizioni future di inabilità e di incoscienza,
coerentemente con il fatto che in Italia ogni trattamento sanitario deve essere preceduto da consenso informato dell’interessato?
L'unica via attualmente è quello di mettere letteralmente nero su bianco le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, quando si è ancora nel pieno delle proprie facoltà, avendo chiare tutte le conseguenze delle proprie decisioni.
Viene così ufficializzata la propria volontà su quello sul “fine vita”.
I cosiddetti testamenti biologici permettono di esprimersi, rispetto alla volontà che siano effettuati o meno trattamenti sanitari in caso di perdita di coscienza permanente e irreversibile, ma anche in merito al trapianto ed espianto di organi e tessuti, e sulla questione della cremazione.
Il testamento biologico può essere rilasciato attraverso diverse modalità. La prima è la compilazione di un testo che va firmato in originale in più copie (una per il sottoscrivente, una per un familiare, e una preferibilmente sottoposta ad autentica notarile), che può anche essere depositato in copia anche a enti o associazioni che ci occupano della raccolta di testamenti biologici.
La seconda è quella della delega ad un amministratore di sostegno; infine la terza è quella dei registri comunali per la raccolta di tali documenti.
Le dichiarazioni anticipate di trattamento possono essere modificate o cancellate, su propria richiesta.
Tutto ciò è possibile solo in questi comuni.
E per concludere è d'obbligo una ciliegina all'italiana: il testamento biologico non obbliga il medico a seguirne il contenuto, tuttavia può avere una valenza importante in caso di contenzioso giudiziario.
- Il diritto a rifiutare le cure nell'ordinamento italiano, con particolare riferimento ai casi Welby ed Englaro di Tiziana Salvino, dottore di ricerca in diritto internazionale
- Commento di Dario Farace, ricercatore presso la facoltà di giurisprudenza di Tor Vergata
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