Associazione Culturale di Promozione
sociale e Volontariato
Storia e Vita - Statuto
Art.1 Denominazione e sede.
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in
materia, l’Associazione di Promozione Sociale e Volontariato, denominata “Storia e vita”, con sede in Via Bolzano 13,
35130 – Rubano (Padova)
Art. 2 Finalità
L’associazione è aconfessionale e indipendente da
partiti e formazioni politiche e sindacali, non ha scopo di lucro e svolge
attività di promozione sociale e volontariato.
L’associazione si propone in particolare:
a) Promuovere
e incentivare le attività culturali nel territorio:
b) Favorire
esperienze d’incontro, di dialogo e condivisione tra le diverse generazioni;
c) Favorire
lo scambio culturale con comunità di diversa origine nazionale presenti nel
territorio;
d) Promuovere
percorsi di diffusione della cultura musicale;
e) Rispondere
alle esigenze culturali del territorio, in sinergia con altre associazioni e
con le istituzioni locali;
f) Tenere
vivi i valori della Memoria, della Resistenza, dell’antifascismo, della
legalità e della Costituzione.
Art.3 Soci
Son ammessi all’associazione tutti coloro che ne
condividono le finalità e ne accettano lo Statuto e il Regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di
ammissione è l’Assemblea, che in caso di diniego dovrà fornire adeguate
motivazioni.
Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà
specificare le proprie complete generalità e impegnarsi a versare annualmente
la quota associativa.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato
fermo restando il diritto di recesso.
Sono ammesse cinque categorie di soci:
- Fondatori: coloro che
hanno sottoscritto l’Atto costitutivo e il primo Statuto associativo;
- Ordinari: coloro che
versano la quota associativa, annualmente stabilita dall’assemblea;
- Sostenitori: coloro
che oltre alla quota associativa, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie;
- Benemeriti: soci
nominati dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore
dell’Associazione;
- Giovani: soci di minore
età, ammessi nell’Associazione con parità di diritti e doveri dei Soci
ordinari, ma il cui diritto di voto è esercitato da un genitore.
Art. 4
Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati
hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e
di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento
delle attività prestate in favore dell’Associazione.
Gli associati devono versare, nei termini
stabiliti, la quota sociale e rispettare lo Statuto e il regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività
nell’Associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche
indiretto, secondo le disponibilità personali di tempo e le proprie competenze.
L’adesione all’Associazione comporta per il socio
maggiorenne il diritto di voto in assemblea, per l’approvazione e le eventuali
modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi.
Art. 5.
Recesso ed esclusione dei soci.
Il socio può recedere dall’Associazione mediante
comunicazione scritta all’organo competente in base al regolamento.
In caso di mancato versamento della quota
associativa, il socio viene escluso a partire dal semestre successivo al
mancato pagamento.
L’esclusione può essere deliberata secondo modalità
stabilite dal regolamento anche per altri gravi motivi o per
aver contravvenuto ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento
interno.
L’esclusione deve sempre essere deliberata con voto
segreto e dopo aver ascoltato le motivazioni dell’interessato.
Art.6 Organi
sociali.
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente
Tutte le cariche sociali sono assente ed assolte a
titolo interamente gratuito.
Art. 7
Assemblea
L’Assemblea è l’organo principale dell’Associazione
ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal
Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso a mezzo posta elettronica,
contenente l’o.d.g. e inviato almeno 10 giorni prima della data prevista.
L’Assemblea è convocata anche su richiesta di
almeno 2/3 dei soci o quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria; è
straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento
dell’Associazione, mentre è ordinaria in tutti gli altri casi.
Art.8 Compiti
dell’Assemblea
L’Assemblea deve:
- Provvedere alla nomina
del Consiglio direttivo;
- Delineare gli
indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- Deliberare sulle
modifiche dello Statuto;
- Approvare i
regolamenti che disciplinano la vita e le attività dell’Associazione;
- Deliberare su ogni
altro argomento all’o.d.g. proposto dal Consiglio o dai soci, previa
comunicazione preventiva al Presidente;
- Fissare l’importo
delle quote associative;
- Approvare annualmente
il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- Deliberare sulla
destinazione degli utili di gestione;
- Deliberare lo
scioglimento dell’Associazione e la destinazione degli eventuali fondi
residui.
Art. 9
Validità dell’assemblea
Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile
anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione, per l’approvazione
del bilancio di previsione e del conto consuntivo, delle modifiche statutarie e
per la nomina del Consiglio Direttivo (esclusa la nomina fatta all’atto di
costituzione dell’Associazione) e per deliberare lo scioglimento
dell’Associazione stessa.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in
prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di
voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nella stessa giornata,
qualunque sia il numero dei presenti, di persona o con delega.
Non è ammessa più di una delega per socio.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita
in prima convocazione se sono presenti i 2/3 dei soci aventi diritto di voto,
in seconda convocazione, da tenersi anche nella stessa giornata, se sono presenti
almeno il 50% più uno degli aventi diritto.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e
straordinaria vengono approvate a maggioranza dei voti espressi personalmente
dai presenti o mediante delega, espressi in modo palese, con eccezione di
quelli riguardanti le persone o i n tutti i casi in cui l’Assemblea lo ritenga
necessario e lo deliberi a maggioranza.
Art.10
Verbalizzazione.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea
sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea
appositamente nominato dal Presidente, che lo sottoscrive anch’egli.
Art.11
Consiglio direttivo.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo,
composto da un minimo di 3 sino ad un massimo di 7 consiglieri, eletti
dall’Assemblea degli aderenti.
I consiglieri devono essere aderenti
all’Associazione, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza
dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e va
rieletto.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un
membro del Consiglio Direttivo, si procede alla cooptazione sino alla riunione
della successiva Assemblea che procede alla sostituzione del consigliere
cessato. Il nuovo Consigliere eletto rimane il carica per il medesimo tempo
residuo del consigliere cessato.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito
quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo
dell’Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
gestione, demandatagli dall’Assemblea; in particolare ad esso sono attribuite
le seguenti funzioni:
a) La
gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati
dall’Assemblea;
b) La
predisposizione dei programmi annuali di attività;
c) La
nomina del Segretario e del Tesoriere da scegliere tra gli associati;
d) L’ammissione
all’associazione di nuovi soci;
e) La
predisposizione del bilancio e del rendiconto;
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
ogni qual volta questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta
richiesta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente
e in sua assenza dal vice-Presidente; in assenza di quest’ultimo dal
Consigliere più anziano d’età.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
assunte a maggioranza dei presenti; l’astensione si computa come voto negativo;
in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Art.12 Il
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Il Presidente dell’Associazione ha il compito di:
a) Presiedere
l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, sia in caso di
convocazioni ordinarie che straordinarie, curando l’esecuzione delle relative
deliberazioni;
b) Sorvegliare
il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verificando l’osservanza
dello Statuto e del Regolamento e ne promuove le modifiche ove se ne presenti
necessità;
c) Sottoscrivere
tutti gli atti amministrativi per conto dell’Associazione;
d) Aprire
e chiudere conti correnti bancari e postali;
e) Conferire
ai consiglieri, agli associati o a persone esterne, procure speciali per la
gestione e il coordinamento delle varie attività, previa approvazione del
Consiglio Direttivo;
f) Nominare
il Vice-Presidente, scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo; il vice
presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o temporaneo
impedimento.
Il Presidente dura in carica 3 anni.
Art. 13
Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono
costituite da:
a) Contributi
e quote associative;
b) Donazioni
e lasciti;
c) Ogni
altra entrata, ammessa dalla legge, che concorre ad incrementare l’attivo
sociale;
d) Dagli
introiti derivanti dalle attività istituzionali dall’Associazione.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi
di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua
di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare
versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
Il versamento non crea altri diritti di
partecipazione e non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a
terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo
universale, né per atti tra vivi o per causa di morte.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
organizzazioni.
Art.14 rendiconto economico finanziario
Gli esercizi finanziari dell’Associazione chiudono
il 31 dicembre di ogni anno e per ogni esercizio è predisposto un rendiconto
economico finanziario.
Il rendimento è composto da tutte le entrate e le
spese sostenute durante l’anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni
di spesa e le entrate per l’esercizio finanziario successivo.
Il conto consuntivo deve essere approvato
dall’Associazione entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura
dell’esercizio finanziario.
Il rendiconto economico finanziario è predisposto
dal Consiglio Direttivo e approvato dall’’Assemblea generale ordinaria con le
maggioranze previste dallo Statuto; il rendiconto è depositato presso la sede
dell’Associazione almeno 10 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato
da ogni associato.
Art. 15
Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,
l’Associazione tiene i libri verbali della adunanze e delle deliberazioni
dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti
all’Associazione.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque
ne faccia motivata istanza e le copie richieste vengono fornite
dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 16 Durata, scioglimento dell’Associazione e
devoluzione del patrimonio
L’Associazione ha durata illimitata.
L’eventuale scioglimento dell’Associazione può
essere deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui agli art. 7 e 9
dello Statuto. In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione avrà
l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre ONLUS o organizzazioni
con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di
controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662,
salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.
Art.17
Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili
o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
Art.18
Clausole compromissorie
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza
dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare
oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitrato amichevole che
giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad
arbitrato irrituale. L’arbitrato sarà scelto di comune accordo dalle parti
contendenti; in mancanza di accordo in merito alla nomina dell’arbitrato,
provvederà il Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 19
Consorzi e coordinamenti
L’Associazione, al fine di assicurare il più
completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi con altre associazioni
che operano nel medesimo ambito o con le Pro-loco della zona.
Art. 20
Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal
presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e
dalle leggi vigenti in materia.
Mestrino
9 dicembre 2013
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