sabato 4 ottobre 2014

ASSOCIAZIONE STORIA E VITA - STATUTO




Associazione Culturale di Promozione sociale e Volontariato
Storia e Vita - Statuto

Art.1 Denominazione e sede.
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione di Promozione Sociale e Volontariato, denominata  “Storia e vita”, con sede in Via Bolzano 13, 35130 – Rubano (Padova)

Art. 2  Finalità
L’associazione è aconfessionale e indipendente da partiti e formazioni politiche e sindacali, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione sociale e volontariato.
L’associazione si propone in particolare:
a)      Promuovere e incentivare le attività culturali nel territorio:
b)      Favorire esperienze d’incontro, di dialogo e condivisione tra le diverse generazioni;
c)       Favorire lo scambio culturale con comunità di diversa origine nazionale presenti nel territorio;
d)      Promuovere percorsi di diffusione della cultura musicale;
e)      Rispondere alle esigenze culturali del territorio, in sinergia con altre associazioni e con le istituzioni locali;
f)       Tenere vivi i valori della Memoria, della Resistenza, dell’antifascismo, della legalità  e della Costituzione.


Art.3  Soci
Son ammessi all’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e ne accettano lo Statuto e il Regolamento interno.  
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea, che in caso di diniego dovrà fornire adeguate motivazioni.
Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità e impegnarsi a versare annualmente la quota associativa.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato fermo restando il diritto di recesso.
Sono ammesse cinque categorie di soci:
  • Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo e il primo Statuto associativo;
  • Ordinari: coloro che versano la quota associativa, annualmente stabilita dall’assemblea;
  • Sostenitori: coloro che oltre alla quota associativa, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  • Benemeriti: soci nominati dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione;
  • Giovani: soci di minore età, ammessi nell’Associazione con parità di diritti e doveri dei Soci ordinari, ma il cui diritto di voto è esercitato da un genitore.


Art. 4 Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati  hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività prestate in favore dell’Associazione.
Gli associati devono versare, nei termini stabiliti, la quota sociale e rispettare lo Statuto e il regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, secondo le disponibilità personali di tempo e le proprie competenze.
L’adesione all’Associazione comporta per il socio maggiorenne il diritto di voto in assemblea, per l’approvazione e le eventuali modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.


Art. 5. Recesso ed esclusione dei soci.
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’organo competente in base al regolamento.
In caso di mancato versamento della quota associativa, il socio viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento.
L’esclusione può essere deliberata secondo modalità stabilite dal regolamento anche per altri gravi motivi  o per  aver contravvenuto ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento interno.
L’esclusione deve sempre essere deliberata con voto segreto e dopo aver ascoltato le motivazioni dell’interessato.

Art.6 Organi sociali.
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
  • L’Assemblea dei soci
  • Il Consiglio direttivo
  • Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assente ed assolte a titolo interamente gratuito.

Art. 7 Assemblea
L’Assemblea è l’organo principale dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso a mezzo posta elettronica, contenente l’o.d.g. e inviato almeno 10 giorni prima della data prevista.
L’Assemblea è convocata anche su richiesta di almeno 2/3 dei soci o quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria; è straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione, mentre è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.8 Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea deve:
  • Provvedere alla nomina del Consiglio direttivo;
  • Delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  • Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
  • Approvare i regolamenti che disciplinano la vita e le attività dell’Associazione;
  • Deliberare su ogni altro argomento all’o.d.g. proposto dal Consiglio o dai soci, previa comunicazione preventiva al Presidente;
  • Fissare l’importo delle quote associative;
  • Approvare annualmente il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
  • Deliberare sulla destinazione degli utili di gestione;
  • Deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione degli eventuali fondi residui.

Art. 9 Validità dell’assemblea
Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione, per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, delle modifiche statutarie e per la nomina del Consiglio Direttivo (esclusa la nomina fatta all’atto di costituzione dell’Associazione) e per deliberare lo scioglimento dell’Associazione stessa.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nella stessa giornata, qualunque sia il numero dei presenti, di persona o con delega.
Non è ammessa più di una delega per socio.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti i 2/3 dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nella stessa giornata, se sono presenti almeno il 50% più uno degli aventi diritto.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria vengono approvate a maggioranza dei voti espressi personalmente dai presenti o mediante delega, espressi in modo palese, con eccezione di quelli riguardanti le persone o i n tutti i casi in cui l’Assemblea lo ritenga necessario e lo deliberi a maggioranza.

Art.10 Verbalizzazione.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente nominato dal Presidente, che lo sottoscrive anch’egli.

Art.11 Consiglio direttivo.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 sino ad un massimo di 7 consiglieri, eletti dall’Assemblea degli aderenti.
I consiglieri devono essere aderenti all’Associazione, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e va rieletto.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, si procede alla cooptazione sino alla riunione della successiva Assemblea che procede alla sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo Consigliere eletto rimane il carica per il medesimo tempo residuo del consigliere cessato.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione, demandatagli dall’Assemblea; in particolare ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
a)      La gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea;
b)      La predisposizione dei programmi annuali di attività;
c)       La nomina del Segretario e del Tesoriere da scegliere tra gli associati;
d)      L’ammissione all’associazione di nuovi soci;
e)      La predisposizione del bilancio e del rendiconto;
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal vice-Presidente; in assenza di quest’ultimo dal Consigliere più anziano d’età.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; l’astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.  

Art.12 Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Il Presidente dell’Associazione ha il compito di:
a)      Presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni;
b)      Sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verificando l’osservanza dello Statuto e del Regolamento e ne promuove le modifiche ove se ne presenti necessità;
c)       Sottoscrivere tutti gli atti amministrativi per conto dell’Associazione;
d)      Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali;
e)      Conferire ai consiglieri, agli associati o a persone esterne, procure speciali per la gestione e il coordinamento delle varie attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
f)       Nominare il Vice-Presidente, scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo; il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento.
Il Presidente dura in carica 3 anni.

Art. 13 Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a)      Contributi e quote associative;
b)      Donazioni e lasciti;
c)       Ogni altra entrata, ammessa dalla legge, che concorre ad incrementare l’attivo sociale;
d)      Dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali dall’Associazione.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atti tra vivi o per causa di morte.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

Art.14 rendiconto economico finanziario
Gli esercizi finanziari dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno e per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario.
Il rendimento è composto da tutte le entrate e le spese sostenute durante l’anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e le entrate per l’esercizio finanziario successivo.
Il conto consuntivo deve essere approvato dall’Associazione entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.
Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto; il rendiconto è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15 Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali della adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza e le copie richieste vengono fornite dall’Associazione a spese del richiedente.

Art. 16 Durata, scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
L’Associazione ha durata illimitata.
L’eventuale scioglimento dell’Associazione può essere deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui agli art. 7 e 9 dello Statuto. In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione avrà l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre ONLUS o organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

Art.17 Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.18 Clausole compromissorie
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitrato amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitrato sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo in merito alla nomina dell’arbitrato, provvederà il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Consorzi e coordinamenti
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi con altre associazioni che operano nel medesimo ambito o con le Pro-loco della zona.

Art. 20 Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.


Mestrino 9 dicembre 2013

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