La fede di sanità
E' buona norma conoscere prima di criticare, ma questa lettura offre anche un valore aggiunto: una sana risata, già dalle prime righe dove, naturalmente, non vengono citati i paesi africani dove è realmente in atto l'epidemia (Liberia, Sierra Leone e Guinea...)
E, dopo la lettura:
Appello per la cancellazione dell'ordinanza
COMUNE DI PADOVA
OGGETTO: Misure urgenti per il contrasto al diffondersi di malattie infettive
IL SINDACO
PREMESSO CHE
Dal mese di Luglio ad oggi, sono transitati in Veneto e nella Provincia di Padova, oltre che sul territorio comunale di Padova, numerosi cittadini extracomunitari provenienti da diversi Stati africani e asiatici, tra cui Siria, Nigeria, Ghana, Eritrea, Gambia, Sudan, Somali, e che questi, giunti per lo più nell’ambito dell’operazione “Mare Nostrum”, sono stati molte volte ospitati in strutture gestite da operatori, enti ed associazioni diversi;
Dopo un anno circa dall’avvio della operazione umanitaria e militare denominata “Mare Nostrum”, sarebbero stati registrati circa 125.000 arrivi attraverso il Mediterraneo solo dall’inizio del 2014 con un onere pari a circa 9 milioni di euro al mese, e che a tali somme vanno aggiunti i costi dell’accoglienza ammontanti a circa 322.850.570 euro;
La regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato è “collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico” (sentenze n. 148/2008, n. 206/2006 e n. 62/1994 Corte Cost.) cui lo Stato non può rinunciare nell’assicurare la pacifica convivenza sociale, ma che, purtroppo, sono numerosi gli episodi di fuga dai centri di accoglienza dove i profughi trovano una prima accoglienza;
Il fenomeno della fuga dai centri di accoglienza e dalle strutture ove gli immigrati trovano accoglienza sul territorio nazionale determina un inevitabile aumento dei rischi sanitari a carico della popolazione con aumento della possibilità di contrarre malattie infettive, tra cui la TBC, la scabbia o l’Ebola, di cui, per quest’ultima, non esiste profilassi nei Paesi di origine o partenza degli immigrati, e che, come attestato anche dall’OMS, è attualmente in corso, a livello mondiale, una gravissima epidemia;
Il perdurare dell’operazione “Mare Nostrum” sta determinando un continuo afflusso di immigrati anche nel territorio Veneto dove, oltre ai migranti che già hanno trovato ospitalità in diversi Comuni della Regione, si è in attesa di conoscerne il numero effettivo e la loro destinazione, stante il fatto che è ormai prassi consolidata che costoro siano suddivisi nelle diverse province secondo il criterio della densità demografica, anche ospitandoli presso strutture ricettive piuttosto che avvalendosi di edifici pubblici;
A seguito di un vertice tenutosi Mercoledì 15 Ottobre 2014 a Bruxelles sul dilagare del virus dell’Ebola, il Governo italiano ha proposto misure di contrasto del virus stesso e, specificatamente, attraverso il rafforzamento dei controlli in uscita dai Paesi africani con sistemi di certificazione indipendente in luogo degli attuali protocolli dell’OMS che si basano sull'autocertificazione;
Nel periodo intercorrente tra il 9 ed il 16 Ottobre 2014 personale della Polizia Locale di Padova ha provveduto ad accompagnare e fotosegnalare presso il Gabinetto di Fotosegnalamento della Polizia Locale di Padova ventiquattro persone di diversa provenienza geografica, e specificatamente una dalla Sierra Leone, una dal Camerun, undici dalla Nigeria, cinque dall’area del Nord-Africa, tre dalla Moldavia-Romania, una persona dalla Cina e due dallo Sri-Lanka, e che, sempre in questi ultimi giorni, personale del Reparto RadioMobile di Padova ha identificato individui provenienti da Paesi stranieri, senza fissa dimora e privi di regolare documento di identità, e che tra costoro, così come espressamente evidenziato dallo stesso personale di Polizia (Prot. Interno n° 256901), erano presenti anche individui che si sono dichiarati portatori di epatite C;
Nei primi giorni di Settembre due agenti di Polizia in forza alla Questura di Padova, a seguito di un servizio inerente l’emergenza profughi, hanno contratto la scabbia, e che in data 14 Ottobre 2014 la Polizia Ferroviaria di Padova ha accompagnato al Settore servizi sociali del Comune di Padova un giovane extracomunitario al quale, dopo una visita pediatrica, è stata diagnosticata la presenza di scabbia sulla derme, confermata altresì da una successiva visita presso il locale Distretto Sanitario, e che la stessa famiglia presso la quale il giovane aveva trovato nel frattempo accoglienza, è stata sottoposta ad accertamenti sanitari dermatologici;
TUTTO CIO’ PREMESSO
RITENUTO pertanto doveroso intervenire in maniera indifferibile, nel contesto di un’azione mirata a garantire una generale quanto efficace attività preventiva posta a tutela della salute pubblica dei cittadini di Padova e della sicurezza urbana, adottando nei confronti di tutti coloro che giungono sul territorio del Comune di Padova privi di un regolare documento di identità, ovvero di un regolare certificato medico attestante le loro condizioni sanitarie specifici provvedimenti;
RILEVATO che il precitato fenomeno, per la sua specifica caratterizzazione ovvero eterogenea manifestazione nell’ambito della sicurezza urbana, rientri pienamente nel novero delle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e perfettamente legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’articolo 2 del D.M. 5 agosto 2008;
CONSIDERATO che l’articolo 50, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (TUEL) evidenzia come il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e che sulla base del comma 5 del medesimo Decreto Legislativo in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
VISTO il parere del 13 febbraio 2004 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, nell’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale la competenza va imputata al sindaco confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, modificato dalla legge n. 125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana
CONSIDERATO che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell’urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione giuridica e ambiti di applicazione;
VISTA la nota orientativa dell’ANCI riguardante gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 in materia di ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell’art. 54 del TUEL in data 13.04.2011.
RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra rilevati e che è finalizzato alla tutela della salute della collettività locale;
O R D I N A
In tutto il territorio comunale di Padova e fino all’adozione da parte delle competenti autorità, ovvero del Ministero della Salute, di specifici provvedimenti:
1) Il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identità e di regolare certificato medico rilasciato dalla competente Unità Locale Socio Sanitaria attestante le condizioni sanitarie e l’idoneità a soggiornare;
2) L’obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della Polizia Locale, di sottoporsi entro 3 giorni a visite mediche presso la competente Unità Locale Socio Sanitaria allo scopo di verificarne le condizioni sanitarie, soprattutto in relazione all’eventuale presenza di malattie infettive, quali ad esempio la TBC, l’Ebola, la scabbia, l’epatite;
AVVERTE CHE
Nel caso di violazione all’obbligo previsto dal punto 2 soprariportato, i trasgressori saranno segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura e alla Questura di Padova, con conseguente informazione ai competenti organi sanitari affinché questi procedano urgentemente con gli opportuni controlli medici e sanitari.
Il provvedimento verrà tempestivamente comunicato all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova e, successivamente, trasmesso alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova e reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale on line.
Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia Palazzo Gussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277 – 2278, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna ovvero proporre Ricorso Straordinario al Capo della Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data odierna.
Padova, 16 Ottobre 2014
IL SINDACO