martedì 10 maggio 2016

La revisione costituzionale, 1



L'articolo 70, il Senato.










Il primo ministro la chiama impropriamente "riforma", mentre l'art. 138 sulla base del quale é stata fatta si limita al termine "revisione". Di fatto rischia di essere uno stravolgimento completo dell'impianto costituzionale; prontamente quindi é stata ridefinita la "deforma".
Inizia con questo articolo una serie di riflessioni sul testo, portato a "casa" (quale?) dal governo Renzi, con maggioranze continuamente variabili, tra i mal di pancia mai concretamente espressi dai dissidenti del suo stesso partito. 
Si tratta di un'operazione monstre, di cui,  in questa serie di articoli si cercherà di fare un approfondimento, ricorrendo un po' al buon senso comune, un po' al parere di esperti.
Oggi tocca all'art. 70, la tanto decantata abolizione del Senato. Una semplificazione talmente cogente che per esprimerla si è dovuto fare ricorso alle contorsioni verbali che leggerete di seguito. Una prosa da maxi-emendamento, o da decreto omnibus, è stata definita e  non a torto. Nel testo sono evidenziate in neretto solo due delle perle che contiene: l'assoluta accelerazione dei tempi, tipica dello stile renziano, di cui potrebbe però approfittare qualsiasi altro arruffapopolo che presto o tardi potrebbe prendere il suo posto. Un'accelerazione facilmente perseguibile da una camera di nominati che svolgono o dovrebbero svolgere anche un altro lavoro (deputati regionali o sindaci)...
E' molto facile prevedere le trappole giuridiche, le impreviste ambiguità e i casi dubbi che possono fortemente pregiudicare la presunta semplificazione e accelerazione. Al sistema attuale della doppia lettura, infatti, si sostituiscono ben sette procedimenti diversi per i diversi tipi di legge (provare a contare per credere!), a cui si aggiunge (all'art. 71, ultimo comma) l'intervento diretto del governo nel procedimento legislativo.
La definizione  e la classificazione assai complesse  dei sette procedimenti diversi, rende inevitabili i conflitti di competenza e di attribuzione. Gli eventuali conflitti, già previsti dalla ""riforma, pardon revisione, saranno composti dai presidenti di camera e senato d'accordo tra loro. E se non dovessero raggiungere un accordo?

Art. 70.Versione vigente. Parole 9.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

La nuova versione. Parole 363:
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera u), quarto, quinto e nono, 118, comma quarto, 119, terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, nonché per la legge di cui all’articolo 81, sesto comma, e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nelle medesime materie e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.


Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati

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